Art. 6 
 
                Direttore/Direttrice di Dipartimento 
 
  1. Nel comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 23 aprile  1992,
n. 10, le parole: «dei programmi di attivita'» sono sostituite  dalle
parole: «dei piani della performance». 
  2. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge  provinciale  23  aprile
1992, n. 10, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 
  «4-bis Il direttore di Dipartimento ha  facolta'  di  avocare,  con
atto  motivato,  l'adozione  di  provvedimenti  di   competenza   dei
dirigenti negli affari ad esso attribuiti.»