Art. 6 Direttore/Direttrice di Dipartimento 1. Nel comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, le parole: «dei programmi di attivita'» sono sostituite dalle parole: «dei piani della performance». 2. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: «4-bis Il direttore di Dipartimento ha facolta' di avocare, con atto motivato, l'adozione di provvedimenti di competenza dei dirigenti negli affari ad esso attribuiti.»