Art. 3 Modifica all'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale) 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «1-bis. Le province e la Citta' metropolitana possono gestire in forma associata le funzioni di polizia provinciale.».