Art. 3 
 
Modifica all'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2008,  n.  31
              (Disciplina in materia di polizia locale) 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 31/2008
e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Le province e la Citta' metropolitana possono gestire  in
forma associata le funzioni di polizia provinciale.».