Art. 5 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. La Giunta regionale, entro  centoventi  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge, emana l'atto di cui all'articolo 11-bis,
comma 5, della  legge  regionale  n.  24/2009,  come  inserito  dalla
presente legge. 
  2.  I  comuni  e  gli  enti  di  gestione   delle   aree   protette
territorialmente competenti, entro centoventi giorni dall'entrata  in
vigore  della  presente  legge,  provvedono  ai  sensi  dell'articolo
11-bis, comma 7, della legge  regionale  n.  24/2009,  come  inserito
dalla presente legge. 
  3. I percorsi di mountain bike che non siano di proprieta' pubblica
o di uso pubblico gia' esistenti alla data di approvazione  da  parte
della   Giunta   regionale   dei   criteri   e   dei   principi   per
l'individuazione dei percorsi, di cui all'articolo 11-bis,  comma  5,
della legge regionale n. 24/2009, come inserito dalla presente legge,
devono essere autorizzati secondo le procedure previste dall'articolo
11-bis, comma 8, della legge regionale n. 24/2009. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
    Genova, 30 giugno 2017 
 
                                TOTI 
 
  (Omissis).