Art. 5 Norme transitorie 1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana l'atto di cui all'articolo 11-bis, comma 5, della legge regionale n. 24/2009, come inserito dalla presente legge. 2. I comuni e gli enti di gestione delle aree protette territorialmente competenti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 7, della legge regionale n. 24/2009, come inserito dalla presente legge. 3. I percorsi di mountain bike che non siano di proprieta' pubblica o di uso pubblico gia' esistenti alla data di approvazione da parte della Giunta regionale dei criteri e dei principi per l'individuazione dei percorsi, di cui all'articolo 11-bis, comma 5, della legge regionale n. 24/2009, come inserito dalla presente legge, devono essere autorizzati secondo le procedure previste dall'articolo 11-bis, comma 8, della legge regionale n. 24/2009. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 30 giugno 2017 TOTI (Omissis).