Art. 3 
 
       Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato 
 
  1. Nell'ambito degli atti di avvio del procedimento di cui all'art.
17 della legge regionale n.  65/2014  per  la  formazione  del  piano
strutturale e del piano strutturale intercomunale le  amministrazioni
comunali definiscono il perimetro del  territorio  urbanizzato,  allo
scopo di individuare eventuali ipotesi di trasformazione  subordinate
al parere della conferenza di copianificazione, di  cui  all'art.  25
della legge regionale n. 65/2014. 
  2. L'individuazione del perimetro di cui al comma 1  e'  effettuata
nel rispetto dell'art. 4, commi 3, 4 e 5, della  legge  regionale  n.
65/2014, tenendo conto delle perimetrazioni contenute nella carta del
territorio urbanizzato, del  PIT,  alla  luce  delle  caratteristiche
fisiche  effettive   del   territorio   e   utilizzando   riferimenti
cartografici e topografici a scala  adeguata,  secondo  le  modalita'
previste dalla deliberazione della giunta regionale di  cui  all'art.
1, comma 3, lettera a). 
  3. L'individuazione del perimetro di cui al  comma  1  e'  definita
nella relazione tecnica di cui  all'art.  18,  comma  2  della  legge
regionale n. 65/2014, con la descrizione delle  operazioni  compiute,
adeguatamente motivate, e con riferimento  all'eventuale  inserimento
di aree funzionali alle strategie di riqualificazione e rigenerazione
urbana, di cui all'art. 4, comma 4 della legge regionale n. 65/2014.