Art. 3 Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato 1. Nell'ambito degli atti di avvio del procedimento di cui all'art. 17 della legge regionale n. 65/2014 per la formazione del piano strutturale e del piano strutturale intercomunale le amministrazioni comunali definiscono il perimetro del territorio urbanizzato, allo scopo di individuare eventuali ipotesi di trasformazione subordinate al parere della conferenza di copianificazione, di cui all'art. 25 della legge regionale n. 65/2014. 2. L'individuazione del perimetro di cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto dell'art. 4, commi 3, 4 e 5, della legge regionale n. 65/2014, tenendo conto delle perimetrazioni contenute nella carta del territorio urbanizzato, del PIT, alla luce delle caratteristiche fisiche effettive del territorio e utilizzando riferimenti cartografici e topografici a scala adeguata, secondo le modalita' previste dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 1, comma 3, lettera a). 3. L'individuazione del perimetro di cui al comma 1 e' definita nella relazione tecnica di cui all'art. 18, comma 2 della legge regionale n. 65/2014, con la descrizione delle operazioni compiute, adeguatamente motivate, e con riferimento all'eventuale inserimento di aree funzionali alle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, di cui all'art. 4, comma 4 della legge regionale n. 65/2014.