Art. 5 Disposizioni generali sulla definizione delle dimensioni massime sostenibili del piano strutturale e sul dimensionamento quinquennale del piano operativo 1. La definizione delle dimensioni massime sostenibili del piano strutturale e' riferita alle UTOE esclusivamente per le parti ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato. 2. Le dimensioni massime sostenibili del piano strutturale sono costituite dai nuovi insediamenti e dalle nuove funzioni, intesi come nuova edificazione e come interventi di trasformazione urbana sul patrimonio edilizio esistente da realizzarsi attraverso piani attuativi e interventi di rigenerazione urbana ai sensi dell'art. 125 della legge regionale n. 65/2014. 3. Il piano strutturale riporta le quantita' corrispondenti ai nuovi insediamenti e alle nuove funzioni di cui al comma 2, introdotte all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, attraverso la conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della legge regionale n. 65/2014. Tali quantita' sono da computare separatamente rispetto alle dimensioni massime sostenibili del piano strutturale. 4. La relazione sull'effettiva attuazione delle previsioni del piano operativo di cui all'art. 95, comma 14 della legge regionale n. 65/2014 contiene, con riferimento alle UTOE, le quantita' prelevate dalle dimensioni massime sostenibili del piano strutturale, nonche' le ulteriori quantita' attuate all'esterno del territorio urbanizzato, evidenziando il saldo residuo, con riferimento alle categorie funzionali di cui all'art. 99, comma 1 della legge regionale n. 65/2014, come specificate all'art. 6, comma 1. 5. Per il dimensionamento dei piani strutturali e dei piani operativi sono elaborate delle specifiche tabelle sulla base delle indicazioni stabilite con la deliberazione di giunta regionale di cui all'art. 1, comma 3, lettera b). Tali tabelle formano contenuto dei piani e descrivono i dati di dimensionamento delle singole UTOE, dell'intero territorio comunale e delle previsioni attuate dai previgenti regolamenti urbanistici. 6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 63, comma 3 e dall'art. 140 della legge regionale n. 65/2014, gli standard di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), sono da considerarsi comunque quantita' minime inderogabili. 7. Il piano operativo puo' prevedere dotazioni di standard sia qualitativamente che quantitativamente superiori.