Art. 5 
 
Disposizioni generali  sulla  definizione  delle  dimensioni  massime
  sostenibili   del   piano   strutturale   e   sul   dimensionamento
  quinquennale del piano operativo 
 
  1. La definizione delle dimensioni massime  sostenibili  del  piano
strutturale  e'  riferita  alle  UTOE  esclusivamente  per  le  parti
ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato. 
  2. Le dimensioni massime sostenibili  del  piano  strutturale  sono
costituite dai nuovi insediamenti e dalle nuove funzioni, intesi come
nuova edificazione e come interventi  di  trasformazione  urbana  sul
patrimonio  edilizio  esistente  da  realizzarsi   attraverso   piani
attuativi e interventi di rigenerazione urbana ai sensi dell'art. 125
della legge regionale n. 65/2014. 
  3. Il piano strutturale  riporta  le  quantita'  corrispondenti  ai
nuovi  insediamenti  e  alle  nuove  funzioni  di  cui  al  comma  2,
introdotte all'esterno  del  perimetro  del  territorio  urbanizzato,
attraverso la conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della
legge  regionale  n.  65/2014.  Tali  quantita'  sono  da   computare
separatamente rispetto alle dimensioni massime sostenibili del  piano
strutturale. 
  4. La relazione  sull'effettiva  attuazione  delle  previsioni  del
piano operativo di cui all'art. 95, comma 14 della legge regionale n.
65/2014 contiene, con riferimento alle UTOE, le  quantita'  prelevate
dalle dimensioni massime sostenibili del piano  strutturale,  nonche'
le   ulteriori   quantita'   attuate   all'esterno   del   territorio
urbanizzato, evidenziando il  saldo  residuo,  con  riferimento  alle
categorie  funzionali  di  cui  all'art.  99,  comma  1  della  legge
regionale n. 65/2014, come specificate all'art. 6, comma 1. 
  5. Per  il  dimensionamento  dei  piani  strutturali  e  dei  piani
operativi sono elaborate delle specifiche tabelle  sulla  base  delle
indicazioni stabilite con la deliberazione di giunta regionale di cui
all'art. 1, comma 3, lettera b). Tali tabelle formano  contenuto  dei
piani e descrivono i dati  di  dimensionamento  delle  singole  UTOE,
dell'intero  territorio  comunale  e  delle  previsioni  attuate  dai
previgenti regolamenti urbanistici. 
  6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 63, comma 3 e dall'art.
140 della legge regionale n. 65/2014, gli standard di cui al  decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di  densita'
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi
tra spazi destinati agli insediamenti  residenziali  e  produttivi  e
spazi pubblici  o  riservati  alle  attivita'  collettive,  al  verde
pubblico o a parcheggi da osservare  ai  fini  della  formazione  dei
nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai
sensi dell'art. 17 della legge  6  agosto  1967,  n.  765),  sono  da
considerarsi comunque quantita' minime inderogabili. 
  7. Il piano operativo puo'  prevedere  dotazioni  di  standard  sia
qualitativamente che quantitativamente superiori.