Art. 6 Parametri per il dimensionamento 1. Ai fini di una omogenea elaborazione dei piani strutturali, la definizione delle dimensioni massime sostenibili e' compiuta, con riferimento all'art. 99, comma 1 della legge regionale n. 65/2014, per le seguenti categorie funzionali: a) residenziale; b) industriale e artigianale; c) commerciale al dettaglio; d) turistico-ricettiva; e) direzionale e di servizio; f) commerciale all'ingrosso e depositi. 2. La definizione delle dimensioni massime di cui al comma 1 e' espressa in metri quadrati di Superficie utile lorda (SUL). Ai fini delle valutazioni di sostenibilita', la funzione turistico-ricettiva, che deve essere sempre espressa in SUL, puo', in aggiunta, essere espressa anche in numero di posti letto. 3. In relazione alle funzioni di carattere commerciale al dettaglio, con riferimento di cui all'art. 99, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 65/2014, il dimensionamento, espresso in SUL, deve essere distinto in: a) metri quadrati destinati a media struttura di vendita; b) metri quadrati destinati a grande struttura di vendita. 4. Nel rispetto dello statuto del territorio, contenuto nel piano strutturale, gli indirizzi e le prescrizioni dettate dal piano medesimo per la redazione del piano operativo sono finalizzati alla attuazione progressiva delle quantita' di cui all'art. 92, comma 4, lettera c) della legge regionale n. 65/2014. 5. Nel quadro previsionale strategico quinquennale del piano operativo sono esplicitati, per ogni singola UTOE, i dimensionamenti prelevati dal piano strutturale, evidenziando altresi' il saldo residuo, secondo quanto previsto al comma 1. 6. Alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del piano operativo, nel caso in cui il comune non abbia prorogato i termini di efficacia delle previsioni di cui all'art. 95, commi 9 e 11 della legge regionale n. 65/2014, i dimensionamenti relativi alle previsioni che hanno perduto efficacia ai sensi di tali disposizioni, rientrano nei quantitativi residui del piano strutturale, disponibili per la definizione del successivo quadro previsionale strategico quinquennale.