Art. 9 Disposizioni per l'individuazione e la disciplina degli ambiti periurbani 1. Gli ambiti periurbani di cui all'art. 67 della legge regionale n. 65/2014 sono definiti dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'individuazione cartografica delle aree caratterizzate dalla prossimita' con il territorio urbanizzato in cui sono presenti elementi del paesaggio rurale da valorizzare e salvaguardare o che hanno funzione di connessione ecologica o fruitiva tra il territorio urbanizzato e quello rurale oppure che hanno funzione di riqualificazione e valorizzazione paesaggistico-ambientale. 2. L'individuazione di cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto delle linee guida approvate con la deliberazione di giunta regionale di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), nonche' in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 17.