Art. 9 
 
                  Disposizioni per l'individuazione 
               e la disciplina degli ambiti periurbani 
 
  1. Gli ambiti periurbani di cui all'art. 67 della  legge  regionale
n.  65/2014  sono  definiti  dagli  strumenti  della   pianificazione
territoriale e urbanistica, attraverso l'individuazione  cartografica
delle  aree  caratterizzate  dalla  prossimita'  con  il   territorio
urbanizzato in cui sono presenti elementi  del  paesaggio  rurale  da
valorizzare e salvaguardare  o  che  hanno  funzione  di  connessione
ecologica o fruitiva tra il territorio urbanizzato  e  quello  rurale
oppure  che  hanno  funzione  di  riqualificazione  e  valorizzazione
paesaggistico-ambientale. 
  2. L'individuazione di cui al comma 1 e'  effettuata  nel  rispetto
delle linee guida approvate con la deliberazione di giunta  regionale
di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), nonche' in  riferimento  alle
disposizioni di cui all'art. 17.