Art. 2 
 
Norma finanziaria. Modifiche all'art.  9  della  legge  regionale  n.
                               46/2016 
 
  1. Dopo il comma 2, dell'art. 9, della legge regionale n.  46/2016,
e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'art.
6-bis, si fa fronte per l'esercizio 2017, con  gli  stanziamenti  del
bilancio di previsione 2017-2019 del Consiglio regionale, di cui alla
Missione di spesa 20 «Fondi ed accantonamenti»,  Programma  3  «Altri
fondi», Titolo 2 «Spese di investimento»  per  l'importo  massimo  di
euro 900.000».