Art. 2 Norma finanziaria. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 46/2016 1. Dopo il comma 2, dell'art. 9, della legge regionale n. 46/2016, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'art. 6-bis, si fa fronte per l'esercizio 2017, con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019 del Consiglio regionale, di cui alla Missione di spesa 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese di investimento» per l'importo massimo di euro 900.000».