Art. 4 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. Per i tesserini identificativi  gia'  rilasciati  alla  data  di
entrata in vigore di questa legge, i  limiti  annuali  relativi  alle
giornate di vendita previsti dall'art. 20-ter, comma 4,  della  legge
provinciale sul commercio 2010, come sostituito dall'art. 2 di questa
legge, si applicano anche con riferimento all'anno  di  validita'  in
corso; in tal caso, qualora sia gia' stato superato il  limite  delle
otto  giornate  di  vendita  nei  comuni  con  popolazione  residente
superiore a 10.000  abitanti,  le  giornate  residue  possono  essere
utilizzate solo negli altri comuni.