Art. 4 Disposizione transitoria 1. Per i tesserini identificativi gia' rilasciati alla data di entrata in vigore di questa legge, i limiti annuali relativi alle giornate di vendita previsti dall'art. 20-ter, comma 4, della legge provinciale sul commercio 2010, come sostituito dall'art. 2 di questa legge, si applicano anche con riferimento all'anno di validita' in corso; in tal caso, qualora sia gia' stato superato il limite delle otto giornate di vendita nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, le giornate residue possono essere utilizzate solo negli altri comuni.