Art. 10 Osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile 1. E' istituito l'osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile, per il monitoraggio sulla qualita' e l'efficienza del sistema pubblico di mobilita', sui servizi di trasporto pubblico e sulle altre forme di mobilita' sostenibile. 2. L'osservatorio resta in carica per quattro anni. E' nominato dalla Giunta provinciale ed e' composto da: a) cinque componenti esterni alla Provincia designati in rappresentanza delle associazioni ambientaliste, delle associazioni di tutela dei consumatori, delle associazioni delle categorie economiche maggiormente rappresentative e degli ordini professionali e della consulta provinciale degli studenti; con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalita' di designazione dei rappresentanti; b) un componente designato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari; c) una persona designata dal soggetto gestore del servizio di trasporto pubblico provinciale; d) due rappresentanti della Provincia; e) il manager provinciale della mobilita'; f) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali. 3. L'osservatorio elegge nel proprio seno un presidente. 4. La partecipazione all'osservatorio e' gratuita, fatti salvi i rimborsi spese previsti dalla vigente normativa provinciale in materia. 5. Le modalita' di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con regolamento dall'osservatorio stesso. L'osservatorio delibera a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parita' nelle votazioni prevale il voto del presidente. 6. L'osservatorio: a) svolge le consultazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta al fine di raccogliere le proposte, le idee e i bisogni e predisporre un documento di sintesi da presentare alla Provincia per l'elaborazione del piano provinciale della mobilita' o di un suo stralcio; b) assicura il regolare svolgimento del processo partecipativo previsto dall'art. 14 e degli altri processi partecipativi disciplinati da questa legge, nonche' della conferenza pubblica di informazione prevista dall'art. 6-bis della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993); c) trasmette alla Giunta provinciale e alla struttura provinciale competente i suggerimenti delle persone coinvolte nell'attuazione del piano provinciale della mobilita', promuovendone la raccolta; d) monitora l'attuazione del piano provinciale della mobilita', attivando forme di controllo della qualita' basate sul punto di vista degli utenti; e) formula proposte di miglioramento dei servizi di trasporto, anche sulla base di una discussione territoriale; f) formula proposte al manager provinciale della mobilita', per il coordinamento con le Regioni Veneto e Lombardia e con la Provincia autonoma di Bolzano in tema di mobilita' sostenibile; g) approva annualmente una relazione sulle sue attivita', che e' inviata alla Giunta provinciale e pubblicata nel sito internet di quest'ultima. 7. La Provincia fornisce all'osservatorio i dati, i documenti e le informazioni necessari allo svolgimento delle sue funzioni ed in particolare le analisi sullo split modale di cui all'art. 8. 8. L'osservatorio esercita le sue funzioni in materia di dibattito pubblico e di processi partecipativi fino all'istituzione di un'autorita' per i processi di partecipazione popolare di competenza provinciale.