Art. 10 
 
        Osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile 
 
  1.  E'  istituito  l'osservatorio   provinciale   sulla   mobilita'
sostenibile, per il monitoraggio sulla qualita'  e  l'efficienza  del
sistema pubblico di mobilita', sui servizi di  trasporto  pubblico  e
sulle altre forme di mobilita' sostenibile. 
  2. L'osservatorio resta in carica per  quattro  anni.  E'  nominato
dalla Giunta provinciale ed e' composto da: 
    a)  cinque  componenti  esterni  alla  Provincia   designati   in
rappresentanza delle associazioni ambientaliste,  delle  associazioni
di  tutela  dei  consumatori,  delle  associazioni  delle   categorie
economiche maggiormente rappresentative e degli ordini  professionali
e della consulta provinciale degli studenti; con deliberazione  della
Giunta provinciale sono individuate le modalita' di designazione  dei
rappresentanti; 
    b) un componente designato dall'Azienda provinciale per i servizi
sanitari; 
    c) una persona designata dal soggetto  gestore  del  servizio  di
trasporto pubblico provinciale; 
    d) due rappresentanti della Provincia; 
    e) il manager provinciale della mobilita'; 
    f) un rappresentante  designato  dal  Consiglio  delle  autonomie
locali. 
  3. L'osservatorio elegge nel proprio seno un presidente. 
  4. La partecipazione all'osservatorio e' gratuita,  fatti  salvi  i
rimborsi  spese  previsti  dalla  vigente  normativa  provinciale  in
materia. 
  5.   Le   modalita'   di   funzionamento   dell'osservatorio   sono
disciplinate con regolamento dall'osservatorio stesso. L'osservatorio
delibera a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parita'  nelle
votazioni prevale il voto del presidente. 
  6. L'osservatorio: 
    a) svolge le consultazioni con  i  soggetti  interessati  che  ne
fanno richiesta al fine di raccogliere  le  proposte,  le  idee  e  i
bisogni e predisporre un documento  di  sintesi  da  presentare  alla
Provincia per l'elaborazione del piano provinciale della mobilita'  o
di un suo stralcio; 
    b) assicura il regolare svolgimento  del  processo  partecipativo
previsto  dall'art.  14  e   degli   altri   processi   partecipativi
disciplinati da questa legge, nonche' della  conferenza  pubblica  di
informazione prevista dall'art.  6-bis  della  legge  provinciale  10
settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993); 
    c) trasmette alla Giunta provinciale e alla struttura provinciale
competente i suggerimenti delle persone coinvolte nell'attuazione del
piano provinciale della mobilita', promuovendone la raccolta; 
    d) monitora l'attuazione del piano provinciale  della  mobilita',
attivando forme di controllo della qualita' basate sul punto di vista
degli utenti; 
    e) formula proposte di miglioramento dei  servizi  di  trasporto,
anche sulla base di una discussione territoriale; 
    f) formula proposte al manager provinciale della  mobilita',  per
il coordinamento con le Regioni Veneto e Lombardia e con la Provincia
autonoma di Bolzano in tema di mobilita' sostenibile; 
    g) approva annualmente una relazione sulle sue attivita', che  e'
inviata alla Giunta provinciale e pubblicata  nel  sito  internet  di
quest'ultima. 
  7. La Provincia fornisce all'osservatorio i dati, i documenti e  le
informazioni necessari allo svolgimento  delle  sue  funzioni  ed  in
particolare le analisi sullo split modale di cui all'art. 8. 
  8. L'osservatorio esercita le sue funzioni in materia di  dibattito
pubblico  e  di  processi  partecipativi  fino   all'istituzione   di
un'autorita' per i processi di partecipazione popolare di  competenza
provinciale.