Art. 11 Informazione 1. La Provincia garantisce l'informazione e la sensibilizzazione sui sistemi di mobilita' sostenibile con le seguenti modalita', anche utilizzando esperti in materia di comunicazione: a) progetta e realizza l'informazione attraverso apposite campagne informative, come giornate delle porte aperte, eventi pubblici e iniziative culturali pluridirezionali; in particolare, attiva campagne informative relative al trasporto pubblico locale; b) garantisce l'accesso gratuito e agevole alle informazioni e ai documenti previsti da questa legge, anche attraverso il proprio sito internet, con particolare riguardo agli orari dei servizi pubblici, alle variazioni relative alle linee e alle corse, a eventuali lavori in corso, alla possibilita' di combinare diversi mezzi di trasporto, alla connessione con i servizi di trasporto della Provincia autonoma di Bolzano e delle Regioni Veneto e Lombardia; c) cura l'informazione relativa ai trasporti in ambito turistico, anche attraverso gli esercenti di esercizi pubblici, gli operatori del settore, i cittadini; d) aderisce a iniziative nazionali e internazionali in materia di trasporto pubblico e mobilita' sostenibile, e in particolare alla settimana europea della mobilita'; e) promuove la cultura della mobilita' sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado; f) utilizza il servizio di informazione sul traffico provinciale come promozione della mobilita' sostenibile. 2. La Provincia, in particolare, rende pubblici e aggiorna annualmente, sul suo sito internet, i dati relativi agli spostamenti effettuati con i diversi mezzi di trasporto, mettendoli in relazione con gli obiettivi stabiliti dal piano provinciale della mobilita', e le informazioni relative al sistema di mobilita' sostenibile.