Art. 11 
 
                            Informazione 
 
  1. La Provincia garantisce l'informazione  e  la  sensibilizzazione
sui sistemi di mobilita' sostenibile con le seguenti modalita', anche
utilizzando esperti in materia di comunicazione: 
    a)  progetta  e  realizza  l'informazione   attraverso   apposite
campagne  informative,  come  giornate  delle  porte  aperte,  eventi
pubblici e iniziative  culturali  pluridirezionali;  in  particolare,
attiva campagne informative relative al trasporto pubblico locale; 
    b) garantisce l'accesso gratuito e agevole alle informazioni e ai
documenti previsti da questa legge, anche attraverso il proprio  sito
internet, con particolare riguardo agli orari dei  servizi  pubblici,
alle variazioni relative alle linee e alle corse, a eventuali  lavori
in corso, alla possibilita' di combinare diversi mezzi di  trasporto,
alla connessione con i servizi di trasporto della Provincia  autonoma
di Bolzano e delle Regioni Veneto e Lombardia; 
    c) cura l'informazione relativa ai trasporti in ambito turistico,
anche attraverso gli esercenti di esercizi  pubblici,  gli  operatori
del settore, i cittadini; 
    d) aderisce a iniziative nazionali e internazionali in materia di
trasporto pubblico e mobilita' sostenibile,  e  in  particolare  alla
settimana europea della mobilita'; 
    e) promuove la cultura della mobilita' sostenibile  nelle  scuole
di ogni ordine e grado; 
    f) utilizza il servizio di informazione sul traffico  provinciale
come promozione della mobilita' sostenibile. 
  2.  La  Provincia,  in  particolare,  rende  pubblici  e   aggiorna
annualmente, sul suo sito internet, i dati relativi agli  spostamenti
effettuati con i diversi mezzi di trasporto, mettendoli in  relazione
con gli obiettivi stabiliti dal piano provinciale della mobilita',  e
le informazioni relative al sistema di mobilita' sostenibile.