Art. 12 
 
                       Processi partecipativi 
 
  1. Ai fini di questa legge per processo partecipativo s'intende  un
percorso organizzato di coinvolgimento della cittadinanza attiva  con
riferimento ad atti o decisioni di competenza provinciale in  materia
di mobilita' sostenibile. 
  2. Il processo partecipativo mette in comunicazione i soggetti e le
istituzioni del territorio provinciale per favorire la promozione  di
un'informazione piu'  trasparente  e  imparziale,  la  valorizzazione
delle competenze della societa', il  rafforzamento  del  ruolo  delle
istituzioni provinciali quali sedi di condivisione delle  esperienze,
delle opinioni e delle decisioni e la riduzione dei tempi e dei costi
di attuazione delle decisioni pubbliche.