Art. 12 Processi partecipativi 1. Ai fini di questa legge per processo partecipativo s'intende un percorso organizzato di coinvolgimento della cittadinanza attiva con riferimento ad atti o decisioni di competenza provinciale in materia di mobilita' sostenibile. 2. Il processo partecipativo mette in comunicazione i soggetti e le istituzioni del territorio provinciale per favorire la promozione di un'informazione piu' trasparente e imparziale, la valorizzazione delle competenze della societa', il rafforzamento del ruolo delle istituzioni provinciali quali sedi di condivisione delle esperienze, delle opinioni e delle decisioni e la riduzione dei tempi e dei costi di attuazione delle decisioni pubbliche.