Art. 14 Processo partecipativo per l'approvazione del piano provinciale della mobilita' 1. Il piano provinciale della mobilita' e i suoi piani stralcio, nonche' i processi di revisione della rete o di modifica del modello di esercizio che comportano, relativamente ad ambiti locali del servizio extraurbano o agli ambiti urbani, modifiche interessanti piu' del 50 per cento delle corse di ogni singolo ambito, sono sottoposti, prima della loro approvazione, al processo partecipativo previsto da quest'articolo. 2. Lo svolgimento del processo partecipativo e' affidato a un responsabile scelto dalla Giunta provinciale tra persone di comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative e in possesso dei requisiti d'indipendenza individuati dall'osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile per assicurare neutralita' e imparzialita' del processo partecipativo. Al responsabile sono assicurate le risorse necessarie alla realizzazione del processo partecipativo, nei limiti delle disponibilita' finanziarie fissate dalla Provincia. 3. Il responsabile opera in collaborazione con l'osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile e si avvale della struttura provinciale competente in materia di partecipazione. Il responsabile svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) organizza, nella fase propedeutica all'avvio del processo partecipativo, un punto informativo sul territorio accessibile a tutti i cittadini per la richiesta di chiarimenti e informazioni e per la presentazione di quesiti, ai quali il responsabile deve rispondere; b) elabora un progetto di processo partecipativo indicando le risorse da impiegare per la sua realizzazione e individuando il programma di massima e le metodologie di partecipazione; le metodologie devono essere coerenti con il contesto territoriale e sociale nel quale si svolge il processo partecipativo, al fine di assicurarne una migliore e piu' efficace organizzazione. Per specifici atti e decisioni di competenza provinciale che riguardano anche solo parte del territorio della Provincia la partecipazione puo' essere assicurata mediante la formazione di gruppi di non meno di undici e non piu' di venticinque cittadini, estratti a sorte tra gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni dell'ambito interessato; c) individua le modalita' per la comunicazione e la diffusione del programma del processo partecipativo, nonche' delle informazioni e dei documenti necessari alla partecipazione; d) attiva e coordina lo svolgimento del processo partecipativo garantendo che siano adeguatamente raccordate le fasi del processo che si svolgono pubblicamente e attraverso il confronto diretto tra i partecipanti e quelle che si realizzano in via telematica; e) garantisce la trasparenza del processo partecipativo e l'ampia diffusione delle relative informazioni, dei materiali e delle risultanze dei momenti partecipativi, anche mediante la pubblicita' su una pagina dedicata nell'ambito del sito internet della Provincia. 4. Le metodologie di partecipazione individuate dal responsabile per le diverse fasi del processo partecipativo possono prevedere l'impiego di strumenti innovativi e di tecnologie informatiche e devono garantire la partecipazione e l'imparzialita' della consultazione, la piena parita' di espressione di tutti i punti di vista, la rappresentativita' dei bisogni della cittadinanza e l'uguaglianza, anche di genere, nell'accesso ai luoghi e ai momenti del processo. 5. Il processo partecipativo prevede le seguenti fasi: a) presentazione pubblica della proposta preliminare del piano o del suo stralcio elaborata dalla Provincia e sua successiva pubblicazione sul sito internet della Provincia; b) pubblicazione sul sito internet della Provincia di un dossier del processo partecipativo del piano della mobilita' che contenga l'illustrazione chiara, trasparente e completa della proposta preliminare, delle sue motivazioni e caratteristiche, dell'impatto sull'ambiente e territorio e dei costi; c) attuazione del processo partecipativo secondo le modalita' individuate dal responsabile; d) redazione a cura del responsabile di un rapporto finale che riferisce delle procedure adottate, degli argomenti discussi e delle osservazioni, suggerimenti e proposte raccolte, nonche' delle posizioni emerse. Il rapporto finale, che contiene anche le eventuali raccomandazioni emerse durante il processo partecipativo, e' trasmesso all'osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile e alla Provincia e pubblicato nella sezione del sito internet della Provincia dedicato alla partecipazione. La Provincia dispone ulteriori forme di pubblicita' del rapporto, anche presso gli enti locali; e) elaborazione di una relazione di valutazione sull'andamento del processo partecipativo e sui punti di forza e di debolezza del suo svolgimento. 6. Con deliberazione della Giunta provinciale e' stabilita la durata del processo partecipativo, che non puo' superare i centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della proposta preliminare del piano o del suo stralcio sul sito internet della Provincia, salva una sola proroga fino a trenta giorni motivata da elementi oggettivi. Il processo partecipativo non puo' comunque avere una durata inferiore a un mese decorrente dalla predetta data. 7. Il piano della mobilita' o il suo stralcio non possono essere approvati fino alla conclusione del processo partecipativo. 8. Le risultanze del dibattito non vincolano la Provincia a decidere in modo conforme, ma nel provvedimento di approvazione definitiva del piano o del suo stralcio e' dato atto delle risultanze del processo partecipativo, delle modificazioni apportate in relazione a quanto emerso nel corso del processo e delle motivazioni del mancato accoglimento delle proposte dei partecipanti, con particolare riguardo alla richiesta di non realizzare o modificare le opere o gli interventi inseriti nella proposta di piano preliminare. Alla motivazione viene data diffusione sul sito internet della Provincia. 9. Resta ferma la disciplina della concertazione dei lavori pubblici con i cittadini prevista dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993; in quella sede non sono riconsiderate le scelte gia' effettuate dal piano provinciale della mobilita'.