Art. 14 
 
Processo partecipativo per l'approvazione del piano provinciale della
                              mobilita' 
 
  1. Il piano provinciale della mobilita' e i  suoi  piani  stralcio,
nonche' i processi di revisione della rete o di modifica del  modello
di esercizio che  comportano,  relativamente  ad  ambiti  locali  del
servizio extraurbano o agli  ambiti  urbani,  modifiche  interessanti
piu' del 50 per cento  delle  corse  di  ogni  singolo  ambito,  sono
sottoposti, prima della loro approvazione, al processo  partecipativo
previsto da quest'articolo. 
  2. Lo svolgimento del  processo  partecipativo  e'  affidato  a  un
responsabile  scelto  dalla  Giunta  provinciale   tra   persone   di
comprovata   esperienza   nelle   metodologie   e   nelle    pratiche
partecipative e in possesso dei requisiti d'indipendenza  individuati
dall'osservatorio  provinciale  sulla   mobilita'   sostenibile   per
assicurare neutralita' e imparzialita' del processo partecipativo. Al
responsabile sono assicurate le risorse necessarie alla realizzazione
del  processo  partecipativo,   nei   limiti   delle   disponibilita'
finanziarie fissate dalla Provincia. 
  3. Il  responsabile  opera  in  collaborazione  con  l'osservatorio
provinciale sulla mobilita' sostenibile e si avvale  della  struttura
provinciale competente in materia di partecipazione. Il  responsabile
svolge, in particolare, i seguenti compiti: 
    a) organizza, nella  fase  propedeutica  all'avvio  del  processo
partecipativo, un punto  informativo  sul  territorio  accessibile  a
tutti i cittadini per la richiesta di chiarimenti  e  informazioni  e
per la presentazione  di  quesiti,  ai  quali  il  responsabile  deve
rispondere; 
    b) elabora un progetto di  processo  partecipativo  indicando  le
risorse da impiegare per  la  sua  realizzazione  e  individuando  il
programma  di  massima  e  le  metodologie  di   partecipazione;   le
metodologie devono essere coerenti con  il  contesto  territoriale  e
sociale nel quale si svolge il processo  partecipativo,  al  fine  di
assicurarne  una  migliore  e  piu'  efficace   organizzazione.   Per
specifici atti e decisioni di competenza provinciale  che  riguardano
anche solo parte del territorio  della  Provincia  la  partecipazione
puo' essere assicurata mediante la formazione di gruppi di  non  meno
di undici e non piu' di venticinque cittadini, estratti a  sorte  tra
gli  iscritti  nelle  liste   elettorali   dei   comuni   dell'ambito
interessato; 
    c) individua le modalita' per la comunicazione  e  la  diffusione
del programma del processo partecipativo, nonche' delle  informazioni
e dei documenti necessari alla partecipazione; 
    d) attiva e coordina lo svolgimento  del  processo  partecipativo
garantendo che siano adeguatamente raccordate le  fasi  del  processo
che si svolgono pubblicamente e attraverso il confronto diretto tra i
partecipanti e quelle che si realizzano in via telematica; 
    e) garantisce la trasparenza del processo partecipativo e l'ampia
diffusione  delle  relative  informazioni,  dei  materiali  e   delle
risultanze dei momenti partecipativi, anche mediante  la  pubblicita'
su una pagina dedicata nell'ambito del sito internet della Provincia. 
  4. Le metodologie di partecipazione  individuate  dal  responsabile
per le diverse fasi  del  processo  partecipativo  possono  prevedere
l'impiego di strumenti innovativi  e  di  tecnologie  informatiche  e
devono  garantire   la   partecipazione   e   l'imparzialita'   della
consultazione, la piena parita' di espressione di tutti  i  punti  di
vista,  la  rappresentativita'  dei  bisogni  della  cittadinanza   e
l'uguaglianza, anche di genere, nell'accesso ai luoghi e  ai  momenti
del processo. 
  5. Il processo partecipativo prevede le seguenti fasi: 
    a) presentazione pubblica della proposta preliminare del piano  o
del  suo  stralcio  elaborata  dalla  Provincia  e   sua   successiva
pubblicazione sul sito internet della Provincia; 
    b) pubblicazione sul sito internet della Provincia di un  dossier
del processo partecipativo del piano  della  mobilita'  che  contenga
l'illustrazione  chiara,  trasparente  e  completa   della   proposta
preliminare, delle sue motivazioni  e  caratteristiche,  dell'impatto
sull'ambiente e territorio e dei costi; 
    c) attuazione del processo  partecipativo  secondo  le  modalita'
individuate dal responsabile; 
    d) redazione a cura del responsabile di un  rapporto  finale  che
riferisce delle procedure adottate, degli argomenti discussi e  delle
osservazioni,  suggerimenti  e  proposte  raccolte,   nonche'   delle
posizioni emerse. Il rapporto finale, che contiene anche le eventuali
raccomandazioni  emerse  durante  il   processo   partecipativo,   e'
trasmesso all'osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile  e
alla Provincia e pubblicato nella sezione  del  sito  internet  della
Provincia  dedicato  alla  partecipazione.   La   Provincia   dispone
ulteriori forme di pubblicita' del rapporto, anche  presso  gli  enti
locali; 
    e) elaborazione di una relazione  di  valutazione  sull'andamento
del processo partecipativo e sui punti di forza e  di  debolezza  del
suo svolgimento. 
  6. Con deliberazione  della  Giunta  provinciale  e'  stabilita  la
durata del processo partecipativo, che non puo' superare i centoventi
giorni  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione   della   proposta
preliminare del piano o del suo  stralcio  sul  sito  internet  della
Provincia, salva una sola proroga fino a trenta  giorni  motivata  da
elementi oggettivi. Il processo partecipativo non puo' comunque avere
una durata inferiore a un mese decorrente dalla predetta data. 
  7. Il piano della mobilita' o il suo stralcio  non  possono  essere
approvati fino alla conclusione del processo partecipativo. 
  8. Le  risultanze  del  dibattito  non  vincolano  la  Provincia  a
decidere in modo  conforme,  ma  nel  provvedimento  di  approvazione
definitiva del piano o del suo stralcio e' dato atto delle risultanze
del  processo  partecipativo,  delle   modificazioni   apportate   in
relazione a quanto emerso nel corso del processo e delle  motivazioni
del  mancato  accoglimento  delle  proposte  dei  partecipanti,   con
particolare riguardo alla richiesta di non realizzare o modificare le
opere o gli interventi inseriti nella proposta di piano  preliminare.
Alla motivazione  viene  data  diffusione  sul  sito  internet  della
Provincia. 
  9.  Resta  ferma  la  disciplina  della  concertazione  dei  lavori
pubblici con i cittadini prevista dalla legge provinciale sui  lavori
pubblici 1993; in quella sede non sono riconsiderate le  scelte  gia'
effettuate dal piano provinciale della mobilita'.