Art. 15 Promozione di altri processi partecipativi 1. Al di fuori del processo partecipativo previsto dall'art. 14 e' consentito presentare all'osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile proposte per l'attivazione di processi di partecipazione con riferimento ad atti, decisioni o interventi di competenza provinciale in materia di mobilita' sostenibile. 2. Le proposte per l'attivazione del processo partecipativo in materia di mobilita' sostenibile possono essere presentate: a) dalla Giunta provinciale; b) da almeno 2000 residenti nel territorio provinciale che abbiano compiuto 16 anni; c) da associazioni o comitati, con il sostegno dei residenti in provincia che sottoscrivano la richiesta secondo quanto stabilito dalla lettera b); d) dagli istituti scolastici della provincia, singoli o associati, previa deliberazione dei loro organi collegiali, se l'oggetto del processo partecipativo attiene al tema della mobilita' verso le sedi degli istituti scolastici; in tal caso la richiesta e' sottoscritta da almeno il 5 per cento degli studenti iscritti o, in caso di studenti minorenni, di chi esercita la responsabilita' genitoriale. 3. Le proposte, redatte sulla base di uno schema approvato dalla Provincia, sono valutate dall'osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile con il supporto della struttura provinciale competente in materia di partecipazione, sulla base dei criteri e nel rispetto delle condizioni stabiliti dalla Giunta provinciale. L'osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile puo' chiedere modifiche o integrazioni della proposta e il suo coordinamento con altre proposte analoghe. La Giunta provinciale, sulla base delle valutazioni dell'osservatorio, individua le iniziative inammissibili e quelle ammesse ai processi partecipativi. La relativa decisione e' comunicata ai proponenti. 4. Per le proposte ammesse, l'osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile puo' strutturare i processi partecipativi nelle forme da esso ritenute piu' adeguate, privilegiando gli strumenti che prevedono l'ausilio di tecnologie informatiche. Il processo partecipativo puo' essere realizzato direttamente dall'osservatorio con l'ausilio della struttura provinciale competente in materia di partecipazione e in collaborazione con i proponenti, oppure, secondo le indicazioni dell'osservatorio, dai proponenti medesimi, ai quali la Provincia puo' fornire un supporto metodologico e un supporto logistico e organizzativo, anche mettendo a disposizione tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le modalita' di consultazione della popolazione attivate nel contesto dei processi partecipativi favoriscono il piu' ampio coinvolgimento dei soggetti interessati. 5. Il processo partecipativo si conclude entro novanta giorni dal suo avvio mediante l'approvazione da parte dell'osservatorio di un documento in cui e' descritto il processo svolto e i suoi esiti. Il documento non vincola la Provincia a decidere in modo conforme. La Provincia motiva comunque il mancato accoglimento delle proposte dei partecipanti; alla motivazione viene data diffusione sul sito internet della Provincia. 6. La Giunta provinciale individua i criteri di valutazione delle proposte, i termini per la loro presentazione e le condizioni di ammissione e stabilisce annualmente le risorse disponibili da assegnare all'osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile per lo svolgimento dei processi partecipativi previsti da quest'articolo.