Art. 16 
 
Modificazioni della legge provinciale 9 luglio  1993,  n.  16  (legge
                   provinciale sui trasporti 1993) 
 
  1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'art.  3  della  legge  provinciale  sui
trasporti 1993 sono abrogati. 
  2. Nel comma 1 dell'art. 7 della legge  provinciale  sui  trasporti
1993 le parole: «In attuazione del piano provinciale  dei  trasporti»
sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione del piano  provinciale
della mobilita' e degli altri strumenti di programmazione». 
  3. Nel comma 5 dell'art. 9 della legge  provinciale  sui  trasporti
1993 le parole: «, ivi compresi la fissazione  del  grado  minimo  di
copertura dei costi con  le  entrate  tariffarie»  sono  soppresse  a
partire dall'esercizio 2018 previa  apposita  delibera  della  Giunta
provinciale o apposita previsione finanziaria inserita  dalla  Giunta
provinciale nella legge di  stabilita'  dell'esercizio  successivo  a
quello di approvazione del presente comma. 
  4. Nel comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale  sui  trasporti
1993 le parole: «piano provinciale trasporti» sono  sostituite  dalle
seguenti: «piano provinciale della mobilita'». 
  5. Il comma 1 dell'art. 21 della legge  provinciale  sui  trasporti
1993 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  La  Giunta  provinciale  approva  le  tariffe  -  ordinarie  e
agevolate - nonche' i titoli  di  viaggio  dei  servizi  pubblici  di
trasporto extraurbani e dei servizi pubblici di trasporto per alunni.
Il sistema tariffario  provinciale  prevede  la  libera  circolazione
gratuita per le persone ultrasettantenni residenti  in  Provincia  di
Trento che hanno un reddito mensile  netto,  calcolato  assumendo  il
reddito mensile netto del nucleo familiare diviso per  il  numero  di
componenti, non superiore all'importo mensile  lordo  della  pensione
minima, individuato con deliberazione della Giunta provinciale.» 
  6. Dopo il  comma  1  dell'art.  21  della  legge  provinciale  sui
trasporti 1993 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il sistema  tariffario  provinciale  promuove  la  graduale
sostituzione dei biglietti di corsa semplice con l'uso di SMART  card
e demanda a provvedimenti della Giunta provinciale la definizione  di
forme di incentivo sul costo del servizio per favorire la  diversione
modale da traffico privato.» 
  7. Nel comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale  sui  trasporti
1993 le parole: «piano provinciale  dei  trasporti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «piano provinciale della mobilita'». 
  8. Nel comma 2 dell'art. 22 della legge provinciale  sui  trasporti
1993 le parole: «piano provinciale  dei  trasporti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «piano provinciale della mobilita'». 
  9. Nel comma 1 dell'art. 23 della legge provinciale  sui  trasporti
1993 le parole: «piano provinciale  dei  trasporti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «piano provinciale della mobilita'». 
  10. Nel comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale sui  trasporti
1993 le parole: «Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1»  sono
soppresse.