Art. 2 
 
                  Piano provinciale della mobilita' 
 
  1. Il piano provinciale della mobilita' e'  approvato  in  coerenza
con gli indirizzi del piano urbanistico provinciale, dell'art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381  (Norme
di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino  -  Alto
Adige in materia  di  urbanistica  ed  opere  pubbliche),  e  con  il
programma di sviluppo provinciale e in armonia  con  i  principi  del
piano  generale  nazionale  dei  trasporti.  Il   piano   ha   durata
corrispondente a quella del  piano  urbanistico  provinciale  e  puo'
essere aggiornato. 
  2. Il piano provinciale della mobilita' individua gli strumenti per
raggiungere l'obiettivo della mobilita'  sostenibile  prevedendo,  in
particolare, che la struttura portante  della  mobilita'  sostenibile
collettiva  sia  costituita  dal  trasporto  pubblico   locale,   con
priorita' alla mobilita' ferroviaria, e che la mobilita'  individuale
privilegi le modalita' a minor impatto  ambientale.  A  tal  fine  il
piano si pone l'obiettivo di concorrere: 
    a) entro il 2020 al  raggiungimento,  da  parte  della  mobilita'
sostenibile,  di  una  quota  del  45  per  cento  degli  spostamenti
continuativi  misurati,  anche  in  modo  campionario,   secondo   le
metodologie utilizzate in sede di censimento generale ISTAT; 
    b) entro il 2025 al  raggiungimento,  da  parte  della  mobilita'
sostenibile,  di  una  quota  del  50  per  cento  degli  spostamenti
continuativi  misurati,  anche  in  modo  campionario,   secondo   le
metodologie utilizzate in sede di censimento generale ISTAT; 
    c) entro il 2030 al  raggiungimento,  da  parte  della  mobilita'
sostenibile,  di  una  quota  del  60  per  cento  degli  spostamenti
continuativi  misurati,  anche  in  modo  campionario,   secondo   le
metodologie utilizzate in sede di censimento generale ISTAT. 
  3. Il piano promuove: 
    a) la gestione coordinata dei diversi sistemi di  trasporto,  sia
di persone che di merci, promuovendo sistemi integrati  di  mobilita'
anche mediante l'utilizzo di droni; 
    b) l'aumento della mobilita' sostenibile  e  la  riduzione  della
mobilita' privata  motorizzata,  individuando  obiettivi  misurabili,
anche in termini di esternalita' sia negative che positive; 
    c) lo sviluppo di un sistema integrato e multimodale di mobilita'
flessibile,  efficiente  e  attrattivo,  che  permetta  di  scegliere
alternative concrete alla motorizzazione privata; 
    d) il contenimento dei consumi energetici e  la  riduzione  delle
cause di inquinamento atmosferico e acustico; 
    e) lo sviluppo di un quadro di mobilita' sostenibile funzionale a
connettere i poli attrattori o generatori di traffico,  per  favorire
le relazioni tra le persone e  le  connesse  esigenze  di  mobilita',
anche attraverso la realizzazione di una rete di infrastrutture - fra
cui  strade,  ferrovie,  tramvie,  piste  ciclabili  e   pedonali   -
interconnesse nei nodi e collegate alle reti limitrofe; 
    f) l'accessibilita' e  la  mobilita'  interna  delle  valli  e  i
collegamenti con i comuni delle regioni  Veneto,  Lombardia  e  della
Provincia di Bolzano confinanti con la Provincia di Trento; 
    g) l'accessibilita' e la mobilita' interna  tra  i  comuni  della
Provincia di Trento,  valutando  prioritariamente  le  azioni  e  gli
interventi relativi  ai  collegamenti  ferroviari,  tramviari  e  con
metropolitana. 
  4. Per raggiungere le finalita' del comma 3 il piano individua: 
    a) gli orientamenti per lo sviluppo dei trasporti pubblici urbani
ed extraurbani e delle relative infrastrutture, tenendo  conto  della
rete dei servizi pubblici esistenti, secondo  criteri  di  sicurezza,
qualita', efficacia ed efficienza, per garantire, in particolare,  il
cadenzamento   degli    orari,    la    capillarita'    dell'offerta,
l'integrazione del trasporto pubblico locale con le altre offerte  di
mobilita' sostenibile e in particolare con il bike  sharing,  il  car
sharing, il car pooling, i taxi collettivi e i servizi a chiamata; 
    b) gli  indirizzi  e  gli  interventi  per  l'integrazione  e  il
coordinamento intermodale dei sistemi di trasporto; 
    c) gli interventi di carattere strategico per  il  sistema  della
mobilita', quantificandone, in linea di massima anche sulla  base  di
costi parametrici, gli  oneri  di  realizzazione  e  di  gestione  in
relazione al loro volume complessivo e considerandone le esternalita'
positive e  negative;  sono  considerati  strategici,  comunque,  gli
interventi di importo superiore al doppio della soglia comunitaria; 
    d) le azioni per migliorare la sicurezza stradale, in particolare
attraverso la riduzione del traffico automobilistico e del  trasporto
su gomma di merci  soprattutto  pericolose,  spostandolo  su  rotaia,
anche  al  fine  di  contribuire  alla  riduzione  dei  sinistri  per
incidenti, in  conformita'  agli  obiettivi  individuati  dall'Unione
europea e in  adesione  alle  direttive  del  piano  nazionale  della
sicurezza stradale previsto dall'art. 32 della legge 17 maggio  1999,
n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo  per  il
riordino  degli  incentivi  all'occupazione  e  della  normativa  che
disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino  degli  enti
previdenziali), e dai suoi programmi di attuazione. 
  5. L'approvazione e l'aggiornamento del piano e dei suoi stralci ha
efficacia conformativa sotto il profilo urbanistico e prevale su ogni
altro strumento di pianificazione  territoriale  per  gli  interventi
espressamente definiti a livello cartografico dal piano. 
  6.  A  supporto  dell'attivita'  di  pianificazione  delle   misure
previste la Giunta  provinciale  si  avvale  anche  dell'osservatorio
provinciale sulla mobilita' sostenibile disciplinato dall'art. 10. 
  7. Per il finanziamento delle  spese  relative  agli  incarichi  di
studio e di progettazione relativi alla  redazione  del  piano,  alla
progettazione preliminare e allo studio di  impatto  ambientale,  gli
strumenti di programmazione di settore possono prevedere un  apposito
accantonamento di fondi.