Art. 2 Piano provinciale della mobilita' 1. Il piano provinciale della mobilita' e' approvato in coerenza con gli indirizzi del piano urbanistico provinciale, dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), e con il programma di sviluppo provinciale e in armonia con i principi del piano generale nazionale dei trasporti. Il piano ha durata corrispondente a quella del piano urbanistico provinciale e puo' essere aggiornato. 2. Il piano provinciale della mobilita' individua gli strumenti per raggiungere l'obiettivo della mobilita' sostenibile prevedendo, in particolare, che la struttura portante della mobilita' sostenibile collettiva sia costituita dal trasporto pubblico locale, con priorita' alla mobilita' ferroviaria, e che la mobilita' individuale privilegi le modalita' a minor impatto ambientale. A tal fine il piano si pone l'obiettivo di concorrere: a) entro il 2020 al raggiungimento, da parte della mobilita' sostenibile, di una quota del 45 per cento degli spostamenti continuativi misurati, anche in modo campionario, secondo le metodologie utilizzate in sede di censimento generale ISTAT; b) entro il 2025 al raggiungimento, da parte della mobilita' sostenibile, di una quota del 50 per cento degli spostamenti continuativi misurati, anche in modo campionario, secondo le metodologie utilizzate in sede di censimento generale ISTAT; c) entro il 2030 al raggiungimento, da parte della mobilita' sostenibile, di una quota del 60 per cento degli spostamenti continuativi misurati, anche in modo campionario, secondo le metodologie utilizzate in sede di censimento generale ISTAT. 3. Il piano promuove: a) la gestione coordinata dei diversi sistemi di trasporto, sia di persone che di merci, promuovendo sistemi integrati di mobilita' anche mediante l'utilizzo di droni; b) l'aumento della mobilita' sostenibile e la riduzione della mobilita' privata motorizzata, individuando obiettivi misurabili, anche in termini di esternalita' sia negative che positive; c) lo sviluppo di un sistema integrato e multimodale di mobilita' flessibile, efficiente e attrattivo, che permetta di scegliere alternative concrete alla motorizzazione privata; d) il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause di inquinamento atmosferico e acustico; e) lo sviluppo di un quadro di mobilita' sostenibile funzionale a connettere i poli attrattori o generatori di traffico, per favorire le relazioni tra le persone e le connesse esigenze di mobilita', anche attraverso la realizzazione di una rete di infrastrutture - fra cui strade, ferrovie, tramvie, piste ciclabili e pedonali - interconnesse nei nodi e collegate alle reti limitrofe; f) l'accessibilita' e la mobilita' interna delle valli e i collegamenti con i comuni delle regioni Veneto, Lombardia e della Provincia di Bolzano confinanti con la Provincia di Trento; g) l'accessibilita' e la mobilita' interna tra i comuni della Provincia di Trento, valutando prioritariamente le azioni e gli interventi relativi ai collegamenti ferroviari, tramviari e con metropolitana. 4. Per raggiungere le finalita' del comma 3 il piano individua: a) gli orientamenti per lo sviluppo dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani e delle relative infrastrutture, tenendo conto della rete dei servizi pubblici esistenti, secondo criteri di sicurezza, qualita', efficacia ed efficienza, per garantire, in particolare, il cadenzamento degli orari, la capillarita' dell'offerta, l'integrazione del trasporto pubblico locale con le altre offerte di mobilita' sostenibile e in particolare con il bike sharing, il car sharing, il car pooling, i taxi collettivi e i servizi a chiamata; b) gli indirizzi e gli interventi per l'integrazione e il coordinamento intermodale dei sistemi di trasporto; c) gli interventi di carattere strategico per il sistema della mobilita', quantificandone, in linea di massima anche sulla base di costi parametrici, gli oneri di realizzazione e di gestione in relazione al loro volume complessivo e considerandone le esternalita' positive e negative; sono considerati strategici, comunque, gli interventi di importo superiore al doppio della soglia comunitaria; d) le azioni per migliorare la sicurezza stradale, in particolare attraverso la riduzione del traffico automobilistico e del trasporto su gomma di merci soprattutto pericolose, spostandolo su rotaia, anche al fine di contribuire alla riduzione dei sinistri per incidenti, in conformita' agli obiettivi individuati dall'Unione europea e in adesione alle direttive del piano nazionale della sicurezza stradale previsto dall'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e dai suoi programmi di attuazione. 5. L'approvazione e l'aggiornamento del piano e dei suoi stralci ha efficacia conformativa sotto il profilo urbanistico e prevale su ogni altro strumento di pianificazione territoriale per gli interventi espressamente definiti a livello cartografico dal piano. 6. A supporto dell'attivita' di pianificazione delle misure previste la Giunta provinciale si avvale anche dell'osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile disciplinato dall'art. 10. 7. Per il finanziamento delle spese relative agli incarichi di studio e di progettazione relativi alla redazione del piano, alla progettazione preliminare e allo studio di impatto ambientale, gli strumenti di programmazione di settore possono prevedere un apposito accantonamento di fondi.