Art. 21 
 
Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2010,  n.  12  (legge
               provinciale sulle piste ciclabili 2010) 
 
  1. Nel comma 6 dell'art. 4  della  legge  provinciale  sulle  piste
ciclabili 2010,  le  parole:  «di  larghezza  inferiore  ai  3  metri
complessivi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  larghezza  non
superiore ai 3 metri complessivi». 
  2. Il comma 1 dell'art.  5  della  legge  provinciale  sulle  piste
ciclabili 2010 e' abrogato.