Art. 21 Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12 (legge provinciale sulle piste ciclabili 2010) 1. Nel comma 6 dell'art. 4 della legge provinciale sulle piste ciclabili 2010, le parole: «di larghezza inferiore ai 3 metri complessivi» sono sostituite dalle seguenti: «di larghezza non superiore ai 3 metri complessivi». 2. Il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sulle piste ciclabili 2010 e' abrogato.