Art. 22 
 
Integrazione dell'art. 18 della legge provinciale 4 ottobre 2012,  n.
  20 (legge provinciale sull'energia 2012) 
 
  1.  Dopo  il  comma  2  dell'art.  18   della   legge   provinciale
sull'energia 2012 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Entro il 31 marzo di ogni anno la  Provincia  pubblica  nel
suo sito internet i dati relativi  al  risparmio  energetico  e  alla
riduzione dell'impatto ambientale conseguiti nell'anno precedente  in
seguito  alle  azioni  relative  alla  promozione   della   mobilita'
sostenibile fra i suoi dipendenti e nell'organizzazione provinciale.»