Art. 22 Integrazione dell'art. 18 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012) 1. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della legge provinciale sull'energia 2012 e' inserito il seguente: «2-bis. Entro il 31 marzo di ogni anno la Provincia pubblica nel suo sito internet i dati relativi al risparmio energetico e alla riduzione dell'impatto ambientale conseguiti nell'anno precedente in seguito alle azioni relative alla promozione della mobilita' sostenibile fra i suoi dipendenti e nell'organizzazione provinciale.»