Art. 23 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento  di
esecuzione   di   questa   legge   la   Giunta   provinciale   nomina
l'osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile. 
  2. L'inserimento nel piano della mobilita' e la  sottoposizione  ai
processi partecipativi previsti da questa legge non e' richiesta  per
gli interventi che, alla sua data di entrata in  vigore,  si  trovano
alternativamente nelle seguenti condizioni: 
    a)  sono  previsti  nei  piani  stralcio  della  mobilita'   gia'
approvati dalla Giunta provinciale,  anche  in  via  preliminare,  ai
sensi dell'art. 52 della legge provinciale n. 3 del 2000; in tal caso
al piano continua  ad  applicarsi  quest'ultimo  articolo,  ancorche'
abrogato; 
    b) sono presenti negli  strumenti  di  programmazione  settoriale
della Provincia che  individuano  gli  interventi  da  realizzare,  i
relativi costi e la copertura finanziaria; 
    c) per essi e' stata indetta  almeno  la  conferenza  di  servizi
preliminare sul progetto almeno definitivo, anche  se  non  e'  stata
disposta la copertura finanziaria di questi interventi; 
    d) per essi  e'  stata  avviata  la  procedura  di  concertazione
prevista dall'art. 6-bis, comma 1, della legge provinciale sui lavori
pubblici 1993. 
  3. Gli interventi indicati nel  comma  2  possono  comunque  essere
inseriti  nel  piano  provinciale  della  mobilita'  o  nei  relativi
stralci, a scopo ricognitivo.