Art. 3 Procedimento di approvazione del piano della mobilita' 1. Il piano provinciale della mobilita' e' approvato anche per stralci tematici o territoriali o relativi a singole opere e interventi strategici ivi comprese piattaforme, quali Urban Hub. 2. La piattaforma Urban Hub e' sita lungo assi stradali, anche di attraversamento, e ad alto scorrimento; costituisce nodo intercomunale del territorio di uso pubblico, luogo urbano di infrastrutturazione, generatore di servizi minimi, quali stazione multicarburanti ecologici, punti bike e car sharing, stalli di ricarica di mezzi a propulsione elettrica, produzione di energia elettrica da campo fotovoltaico e aereogeneratore eolico, isola digitale integrata e spazi connettivi, collettivi e socializzanti funzionali alla piattaforma stessa. 3. Per predisporre il piano della mobilita' la Provincia promuove consultazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta, tramite l'osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile, al fine di raccogliere le proposte, le idee e i bisogni e di predisporre conseguentemente un documento preliminare che contiene le proposte di intervento, i dati e gli elementi essenziali che le supportano e le eventuali criticita'. 4. Il documento preliminare e' approvato dalla Giunta provinciale, che stabilisce contestualmente i tempi per il processo partecipativo disciplinato dall'art. 14. A conclusione del processo partecipativo la Giunta provinciale approva la proposta di piano sulla base del documento preliminare e tenuto conto delle risultanze del processo partecipativo. 5. Sulla proposta di piano la Provincia acquisisce i pareri della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, dei comuni territorialmente interessati, degli enti gestori dei parchi naturali provinciali territorialmente interessati, quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 41 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il Governo del territorio 2015). Questi pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di piano, decorsi i quali se ne prescinde; fermo restando il rispetto di questo termine, le amministrazioni interessate possono chiedere alla Provincia la convocazione di una conferenza di servizi a fini istruttori. Inoltre la proposta e' affissa per trenta giorni all'albo di ciascun comune interessato; chiunque, nel periodo di affissione, puo' presentare osservazioni ai comuni, che le trasmettono al Dipartimento provinciale competente per materia contestualmente a un documento di valutazione. Non sono prese in considerazione le osservazioni gia' presentate e valutate nell'ambito del processo partecipativo. Contestualmente all'avvio della procedura relativa all'acquisizione dei pareri la proposta di piano e' trasmessa dalla Giunta provinciale alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro venti giorni dal ricevimento. 6. Il piano e' approvato previa conclusione di un'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sentite le comunita' interessate. Nel caso di piani stralcio gli stessi sono approvati previa intesa con le comunita' interessate ai sensi dell'art. 8, commi 9 e 10, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino), sentito il Consiglio delle autonomie locali. Le predette intese e pareri sono sottoscritti o resi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, inoltrata dalla Provincia; se il termine decorre inutilmente la Provincia puo' prescindere dal raggiungimento dell'intesa o dal parere. 7. Nel caso di varianti che non devono essere sottoposte a valutazione strategica i termini previsti dai commi 4 e 5 sono dimezzati. 8. Decorsi i termini stabiliti dai commi 4, 5 e 6 la Giunta provinciale approva il piano, tenuto conto dei pareri acquisiti e delle osservazioni pervenute, e motivando espressamente l'eventuale scostamento dai pareri e' dai risultati del processo partecipativo. Il piano e' pubblicato nel sito internet della Provincia e, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione; entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Le amministrazioni coinvolte in fase di approvazione del piano non si pronunciano, in fasi successive, su scelte gia' effettuate dal piano.