Art. 4 Misure attuative del piano della mobilita' 1. Per orientare le politiche e la programmazione di settore al conseguimento degli obiettivi di carattere generale previsti dal piano della mobilita' la Giunta provinciale, ferma restando la valutazione di coerenza con la misurazione del costo gestionale e delle esternalita' negative e positive delle diverse modalita' di trasporto, approva con propria deliberazione atti di indirizzo, nell'ambito dei quali promuove anche il perseguimento dei seguenti obiettivi: a) il mantenimento nel tempo della funzionalita' e delle caratteristiche di qualita', sicurezza efficienza e valore del patrimonio infrastrutturale esistente anche mediante l'uso di droni per il monitoraggio delle infrastrutture stesse; b) il potenziamento e l'interconnessione delle infrastrutture e dei servizi di trasporto pubblico locale; c) l'adozione progressiva dei parametri tecnico-costruttivi per la realizzazione della rete infrastrutturale indicati nell'allegato A; d) la riorganizzazione e la razionalizzazione dei modelli di esercizio del trasporto pubblico locale, da realizzare secondo criteri di flessibilita' e orientamento all'utenza; e) la realizzazione di corsie preferenziali e di sistemi che garantiscano la priorita' al trasporto pubblico locale . e alla mobilita' collettiva, fatte salve le situazioni di incompatibilita' fra trasporto pubblico locale e mobilita' collettiva; f) la promozione del ricorso a soluzioni tecnologiche e gestionali innovative, ivi compreso l'uso di droni, in particolare per l'infomobilita', per l'informazione efficace degli utenti del trasporto pubblico locale e della mobilita' collettiva e per il trasporto di merci di piccole dimensioni; g) la limitazione della velocita' del traffico, in particolare di quello di attraversamento dei centri urbani, e la promozione di corsi di guida sicura e rispettosa dell'ambiente; h) la promozione dell'individuazione in tutto il territorio provinciale, e in particolare nei comuni con piu' di cinquemila abitanti, di aree dove e' escluso l'accesso di mezzi di trasporto a motore; i) la promozione di modalita' innovative di trasporto, quali i servizi a chiamata e i taxi collettivi, per rispondere a tipologie di domanda di mobilita' collettiva non servite da altri strumenti della mobilita' sostenibile previsti da questa legge; j) il miglioramento della fruizione delle infrastrutture e dei servizi di mobilita' a favore degli utenti portatori di handicap; k) la realizzazione dei servizi del sistema di mobilita' sostenibile secondo criteri di accessibilita', capillarita' e fruibilita', multimodalita' nell'utilizzo di mezzi di trasporto, intermodalita' con trasferimenti efficienti, in modo da ridurre i tempi di viaggio; la sostenibilita' ambientale; la partecipazione e condivisione delle scelte di pianificazione e azione; l) l'adozione di scelte del sistema di mobilita' sostenibile informata ai criteri della misurabilita' degli obiettivi, della pianificazione trasparente e integrata con le scelte urbanistiche. 2. La programmazione settoriale degli interventi prevista dall'art. 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996), e' effettuata in coerenza con gli orientamenti e gli indirizzi del piano provinciale della mobilita'. L'attuazione degli interventi e delle azioni previsti dal piano provinciale della mobilita' e' subordinata al loro inserimento negli strumenti di programmazione settoriale.