Art. 4 
 
             Misure attuative del piano della mobilita' 
 
  1. Per orientare le politiche e la  programmazione  di  settore  al
conseguimento degli obiettivi  di  carattere  generale  previsti  dal
piano della  mobilita'  la  Giunta  provinciale,  ferma  restando  la
valutazione di coerenza con la misurazione  del  costo  gestionale  e
delle esternalita' negative e positive  delle  diverse  modalita'  di
trasporto, approva  con  propria  deliberazione  atti  di  indirizzo,
nell'ambito dei quali promuove anche il  perseguimento  dei  seguenti
obiettivi: 
    a)  il  mantenimento  nel  tempo  della  funzionalita'  e   delle
caratteristiche  di  qualita',  sicurezza  efficienza  e  valore  del
patrimonio infrastrutturale esistente anche mediante l'uso  di  droni
per il monitoraggio delle infrastrutture stesse; 
    b) il potenziamento e l'interconnessione delle  infrastrutture  e
dei servizi di trasporto pubblico locale; 
    c) l'adozione progressiva dei parametri  tecnico-costruttivi  per
la realizzazione della rete infrastrutturale  indicati  nell'allegato
A; 
    d) la riorganizzazione e  la  razionalizzazione  dei  modelli  di
esercizio  del  trasporto  pubblico  locale,  da  realizzare  secondo
criteri di flessibilita' e orientamento all'utenza; 
    e) la realizzazione di corsie  preferenziali  e  di  sistemi  che
garantiscano la priorita' al  trasporto  pubblico  locale  .  e  alla
mobilita' collettiva, fatte salve le situazioni  di  incompatibilita'
fra trasporto pubblico locale e mobilita' collettiva; 
    f)  la  promozione  del  ricorso  a  soluzioni   tecnologiche   e
gestionali innovative, ivi compreso l'uso di  droni,  in  particolare
per l'infomobilita', per l'informazione  efficace  degli  utenti  del
trasporto pubblico locale e  della  mobilita'  collettiva  e  per  il
trasporto di merci di piccole dimensioni; 
    g) la limitazione della velocita' del traffico, in particolare di
quello di attraversamento dei centri urbani, e la promozione di corsi
di guida sicura e rispettosa dell'ambiente; 
    h) la  promozione  dell'individuazione  in  tutto  il  territorio
provinciale, e in particolare  nei  comuni  con  piu'  di  cinquemila
abitanti, di aree dove e' escluso l'accesso di mezzi di  trasporto  a
motore; 
    i) la promozione di modalita' innovative di  trasporto,  quali  i
servizi a chiamata e i taxi collettivi, per rispondere a tipologie di
domanda di mobilita' collettiva non servite da altri strumenti  della
mobilita' sostenibile previsti da questa legge; 
    j) il miglioramento della fruizione delle  infrastrutture  e  dei
servizi di mobilita' a favore degli utenti portatori di handicap; 
    k)  la  realizzazione  dei  servizi  del  sistema  di   mobilita'
sostenibile  secondo  criteri  di  accessibilita',   capillarita'   e
fruibilita', multimodalita'  nell'utilizzo  di  mezzi  di  trasporto,
intermodalita' con trasferimenti efficienti, in  modo  da  ridurre  i
tempi di viaggio; la sostenibilita' ambientale; la  partecipazione  e
condivisione delle scelte di pianificazione e azione; 
    l) l'adozione di scelte  del  sistema  di  mobilita'  sostenibile
informata ai  criteri  della  misurabilita'  degli  obiettivi,  della
pianificazione trasparente e integrata con le scelte urbanistiche. 
  2. La programmazione settoriale degli interventi prevista dall'art.
17  della  legge  provinciale  8  luglio  1996,  n.  4  (legge  sulla
programmazione provinciale 1996), e' effettuata in coerenza  con  gli
orientamenti e gli indirizzi del piano provinciale  della  mobilita'.
L'attuazione degli interventi  e  delle  azioni  previsti  dal  piano
provinciale della mobilita' e' subordinata al loro inserimento  negli
strumenti di programmazione settoriale.