Art. 6 
 
                 Piani degli spostamenti casa-lavoro 
 
  1. Con deliberazione  della  Giunta  provinciale  sono  definiti  i
criteri e le modalita' per  assicurare  l'adozione  dei  piani  degli
spostamenti casa-lavoro, pubblici e privati, ai sensi dell'art. 3 del
decreto  del  Ministro  dell'ambiente  27   marzo   1998   (Mobilita'
sostenibile nelle aree urbane). 
  2. Alle imprese che promuovono con  misure  concrete  la  mobilita'
sostenibile  negli  spostamenti   casa-lavoro   la   Provincia   puo'
riconoscere strumenti di premialita'  che  possono  consistere  anche
nella concessione di una maggiorazione dei contributi  gia'  previsti
dalla  normativa  provinciale.   Con   deliberazione   della   Giunta
provinciale possono essere definite le modalita'  di  raccordo  degli
strumenti di premialita' con le discipline amministrative di settore. 
  3. La Provincia  autonoma  di  Trento  sostiene  con  il  bonus  di
mobilita' i  lavoratori  che  non  usano  un  automezzo  privato  nel
tragitto casa-lavoro. 
  4. Il bonus e i criteri di accesso sono definiti con  provvedimento
della Giunta provinciale  in  coerenza  con  il  comma  1  di  questo
articolo e con quanto disposto dalla legge 28 dicembre 2015,  n.  221
(Disposizioni in materia ambientale per promuovere  misure  di  green
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)
entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.