Art. 7 Manager provinciale della mobilita' 1. La Giunta provinciale, sentito l'osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile, individua fra i dirigenti della Provincia il manager provinciale della mobilita', con funzioni di coordinamento generale e non gerarchico tra settori e strumenti della mobilita'. 2. Il manager provinciale della mobilita' svolge tra l'altro le seguenti funzioni: a) coordina l'elaborazione di progetti specifici in materia di mobilita', in coerenza con gli obiettivi del piano provinciale della mobilita' collaborando anche con le; scuole e con la consulta provinciale degli studenti per l'elaborazione di programmi poliennali sui temi della mobilita' sostenibile, alternativa ed ecologica; b) verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ne assicura la misurazione e la successiva reportistica.