Art. 7 
 
                 Manager provinciale della mobilita' 
 
  1. La Giunta provinciale, sentito l'osservatorio provinciale  sulla
mobilita' sostenibile, individua fra i dirigenti della  Provincia  il
manager provinciale della mobilita', con  funzioni  di  coordinamento
generale e non gerarchico tra settori e strumenti della mobilita'. 
  2. Il manager provinciale della mobilita'  svolge  tra  l'altro  le
seguenti funzioni: 
    a) coordina l'elaborazione di progetti specifici  in  materia  di
mobilita', in coerenza con gli obiettivi del piano provinciale  della
mobilita' collaborando  anche  con  le;  scuole  e  con  la  consulta
provinciale degli studenti per l'elaborazione di programmi poliennali
sui temi della mobilita' sostenibile, alternativa ed ecologica; 
    b) verifica il  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati,  ne
assicura la misurazione e la successiva reportistica.