Art. 9 
 
       Misure per incentivare il car sharing e il car pooling 
 
  1.  La  Provincia  promuove  il  car  pooling,  anche  nella  forma
dell'imbarco  a  vista,  e  il  car  sharing,  come   alternative   o
integrazioni degli altri mezzi del sistema di mobilita' sostenibile. 
  2. Per i fini del comma 1 si intende: 
    a) per «car pooling»: la condivisione  di  un'automobile  privata
tra un gruppo di persone maggiorenni, dotate di patente, con o  senza
mezzo proprio, che volontariamente si  organizza  per  utilizzare  un
unico mezzo e compiere la medesima tratta nella stessa fascia oraria,
condividendo le spese di viaggio; 
    b) per «car sharing»: il servizio fornito da un gestore che mette
a disposizione di un gruppo di utenti iscritti un  parco  di  veicoli
utilizzabili grazie a un sistema  di  prenotazione;  gli  utenti  del
servizio pagano una quota periodica, proporzionale  all'utilizzo  dei
veicoli. 
  3. La Provincia mette a disposizione, tramite il suo sito internet,
informazioni relative ai  soggetti  che  gestiscono  servizi  di  car
pooling o di car sharing, con collegamenti ai relativi siti. 
  4. La Provincia tiene un elenco a cui possono  chiedere  di  essere
iscritti i gestori  di  servizi  di  car  sharing.  I  requisiti  per
l'iscrizione nell'elenco e i criteri per la sua tenuta sono stabiliti
con deliberazione della Giunta provinciale. 
  5. I veicoli dei soggetti iscritti nell'elenco possono accedere  ad
aree di parcheggio loro appositamente dedicate, sulla base di  quanto
previsto dalla pianificazione comunale. 
  6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono  individuate  le
modalita' per diffondere e incentivare l'utilizzo di servizi  di  car
sharing. In particolare la delibera, d'intesa con il Consiglio  delle
autonomie locali, disciplina anche le modalita' con cui i veicoli  in
car pooling possono accedere ad aree di parcheggio loro appositamente
dedicate,  sulla  base  di  quanto  previsto   dalla   pianificazione
comunale.