Art. 9 Misure per incentivare il car sharing e il car pooling 1. La Provincia promuove il car pooling, anche nella forma dell'imbarco a vista, e il car sharing, come alternative o integrazioni degli altri mezzi del sistema di mobilita' sostenibile. 2. Per i fini del comma 1 si intende: a) per «car pooling»: la condivisione di un'automobile privata tra un gruppo di persone maggiorenni, dotate di patente, con o senza mezzo proprio, che volontariamente si organizza per utilizzare un unico mezzo e compiere la medesima tratta nella stessa fascia oraria, condividendo le spese di viaggio; b) per «car sharing»: il servizio fornito da un gestore che mette a disposizione di un gruppo di utenti iscritti un parco di veicoli utilizzabili grazie a un sistema di prenotazione; gli utenti del servizio pagano una quota periodica, proporzionale all'utilizzo dei veicoli. 3. La Provincia mette a disposizione, tramite il suo sito internet, informazioni relative ai soggetti che gestiscono servizi di car pooling o di car sharing, con collegamenti ai relativi siti. 4. La Provincia tiene un elenco a cui possono chiedere di essere iscritti i gestori di servizi di car sharing. I requisiti per l'iscrizione nell'elenco e i criteri per la sua tenuta sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. 5. I veicoli dei soggetti iscritti nell'elenco possono accedere ad aree di parcheggio loro appositamente dedicate, sulla base di quanto previsto dalla pianificazione comunale. 6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalita' per diffondere e incentivare l'utilizzo di servizi di car sharing. In particolare la delibera, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplina anche le modalita' con cui i veicoli in car pooling possono accedere ad aree di parcheggio loro appositamente dedicate, sulla base di quanto previsto dalla pianificazione comunale.