Art. 3 
 
                        Veterinario aziendale 
 
  1. Il veterinario aziendale svolge i compiti e le funzioni  a  esso
assegnate  dalla  normativa  statale  e,  inoltre,   secondo   quanto
specificato dal regolamento attuativo previsto dall'art. 5: 
    a) assicura l'assistenza zooiatrica 24 ore su 24; 
    b) redige i certificati per il trasporto delle spoglie animali  e
procede all'eventuale prelievo  del  tronco  encefalico,  quando  gli
animali non sono deceduti a causa di malattie infettive  o  diffusive
che sono oggetto di denuncia ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954,  n.  320  (Regolamento  di  polizia
veterinaria); 
    c) effettua  e  certifica  la  visita  ante  mortem  in  caso  di
macellazioni d'urgenza; 
    d) coadiuva l'Azienda provinciale per i  servizi  sanitari  nelle
attivita' di vaccinazione previste dai piani  vaccinali  provinciali,
secondo quanto stabilito dai medesimi piani. 
  2. Il veterinario  aziendale,  di  libera  scelta  dell'allevatore,
stipula con lo  stesso  un  contratto  libero  professionale  per  le
attivita' di assistenza zooiatrica. Il veterinario aziendale  stipula
inoltre una convenzione  con  l'Azienda  provinciale  per  i  servizi
sanitari e percepisce da parte  della  stessa  un'indennita'  per  lo
svolgimento dei compiti  e  delle  funzioni  previsti  dal  comma  1,
lettere a), b), c) e d). L'indennita' e'  calcolata  sulla  base  del
numero dei capi assistiti, secondo quanto definito con  deliberazione
della Giunta  provinciale  e  fino  al  raggiungimento  del  compenso
massimo annuo definito dalla medesima deliberazione.