Art. 3 Veterinario aziendale 1. Il veterinario aziendale svolge i compiti e le funzioni a esso assegnate dalla normativa statale e, inoltre, secondo quanto specificato dal regolamento attuativo previsto dall'art. 5: a) assicura l'assistenza zooiatrica 24 ore su 24; b) redige i certificati per il trasporto delle spoglie animali e procede all'eventuale prelievo del tronco encefalico, quando gli animali non sono deceduti a causa di malattie infettive o diffusive che sono oggetto di denuncia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria); c) effettua e certifica la visita ante mortem in caso di macellazioni d'urgenza; d) coadiuva l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nelle attivita' di vaccinazione previste dai piani vaccinali provinciali, secondo quanto stabilito dai medesimi piani. 2. Il veterinario aziendale, di libera scelta dell'allevatore, stipula con lo stesso un contratto libero professionale per le attivita' di assistenza zooiatrica. Il veterinario aziendale stipula inoltre una convenzione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e percepisce da parte della stessa un'indennita' per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previsti dal comma 1, lettere a), b), c) e d). L'indennita' e' calcolata sulla base del numero dei capi assistiti, secondo quanto definito con deliberazione della Giunta provinciale e fino al raggiungimento del compenso massimo annuo definito dalla medesima deliberazione.