Art. 4 
 
                   Elenco dei veterinari aziendali 
 
  1. L'Azienda  provinciale  per  i  servizi  sanitari  istituisce  e
gestisce  l'elenco  dei  veterinari  aziendali.  Possono   iscriversi
all'elenco i veterinari in possesso dei  requisiti  prescritti  dalla
normativa statale e degli ulteriori eventuali requisiti, previsti dal
regolamento  attuativo  disciplinato  dall'art.  5,  necessari   allo
svolgimento  dei  compiti  e  delle  funzioni  attribuiti  ai   sensi
dell'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d). 
  2. Gli allevatori presenti sul territorio provinciale si  avvalgono
di un veterinario aziendale scelto  dai  medesimi  tra  i  veterinari
iscritti all'elenco.