Art. 4 Elenco dei veterinari aziendali 1. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari istituisce e gestisce l'elenco dei veterinari aziendali. Possono iscriversi all'elenco i veterinari in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa statale e degli ulteriori eventuali requisiti, previsti dal regolamento attuativo disciplinato dall'art. 5, necessari allo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d). 2. Gli allevatori presenti sul territorio provinciale si avvalgono di un veterinario aziendale scelto dai medesimi tra i veterinari iscritti all'elenco.