Art. 6 
 
               Abrogazione e disposizioni transitorie 
 
  1. Il primo comma dell'art. 12 della legge  provinciale  27  agosto
1982, n. 19  (Esercizio  delle  funzioni  in  materia  veterinaria  e
riordino dei servizi veterinari), e' abrogato. 
  2. Gli allevatori scelgono il veterinario aziendale entro tre  mesi
dall'istituzione dell'elenco previsto dall'art. 4. 
  3. Le convenzioni stipulate sulla base del primo comma dell'art. 12
della legge provinciale n. 19 del 1982 sono prorogate fino al decorso
del termine previsto da  questo  articolo  per  l'individuazione  del
veterinario aziendale.