Art. 6 Abrogazione e disposizioni transitorie 1. Il primo comma dell'art. 12 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 19 (Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari), e' abrogato. 2. Gli allevatori scelgono il veterinario aziendale entro tre mesi dall'istituzione dell'elenco previsto dall'art. 4. 3. Le convenzioni stipulate sulla base del primo comma dell'art. 12 della legge provinciale n. 19 del 1982 sono prorogate fino al decorso del termine previsto da questo articolo per l'individuazione del veterinario aziendale.