(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 32 del 4 agosto 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e
secondo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
  Vista  la  legge  regionale  9  giugno  2009,  n.  29  (Norme   per
l'accoglienza, l'integrazione partecipe e  la  tutela  dei  cittadini
stranieri nella Regione Toscana); 
  Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n.  55  (Istituzione  del
piano regionale integrato  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
«PRIIM». Modifiche alla  legge  regionale  n.  88/98  in  materia  di
attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla  legge
regionale n. 42/1998 in materia di trasporto  pubblico  locale,  alla
legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio,  alla
legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale); 
  Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria
per l'anno 2014); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria
per l'anno 2015); 
  Vista la legge regionale 7 gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in
materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale   e
relative procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
20/2008); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2016); 
  Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 87 (Disposizioni  per
l'attribuzione  di  nuove  funzioni  al  Consorzio   laboratorio   di
monitoraggio e modellistica ambientale per  lo  sviluppo  sostenibile
«LAMMA». Modifiche alla legge regionale n. 39/2009); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2017); 
  Vista la legge regionale 31 marzo  2017,  n.  15  (Disposizioni  in
materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi  regionali
3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005,  41/2005,
1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009,
54/2009,  58/2009,  9/2010,  21/2010,  55/2011,   27/2012,   51/2013,
21/2015, 30/2015); 
  Vista la legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per  il
recepimento degli accordi  conseguenti  il  riordino  delle  funzioni
provinciali. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015 e  alla  legge
regionale n. 70/2015); 
  Considerato quanto segue: 
    1.  E'  necessario  modificare  il  termine   previsto   per   la
presentazione da  parte  della  Giunta  regionale  del  documento  di
monitoraggio del piano regionale  integrato  delle  infrastrutture  e
della  mobilita'  (PRIIM),  contenente  la  descrizione   di   quanto
realizzato  in  attuazione  delle  politiche   del   piano,   ed   un
aggiornamento dei dati finanziari, per un miglior  coordinamento  con
l'iter di approvazione del bilancio; 
    2.  Con  la  legge  regionale  n.  77/2013  sono  stati  previsti
interventi a sostegno dei comuni della Versilia e, in particolare, la
concessione di un  contributo  a  titolo  di  anticipazione  di  euro
5.000.000,00 da restituirsi, senza interessi in ventiquattro  mesi  e
dietro presentazione di una polizza fidejussoria di pari importo.  Al
fine di consentire il  pagamento  del  saldo  della  transazione,  e'
necessario prorogare la restituzione delle somme previa presentazione
di una nuova garanzia fidejussoria; 
    3. E' necessario precisare che dal  2015  e  comunque  fino  alla
stipula  del  contratto  con  l'aggiudicatario  della  gara  per   il
trasporto pubblico locale di cui all'art. 84 della legge regionale 29
dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), si  prevede
l'erogazione delle risorse regionali  e  statali  a  copertura  degli
oneri per il rinnovo del contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
(CCNL) autoferrotranvieri per il periodo suddetto; 
    4. E' necessario erogare  un  nuovo  contributo  alla  Fondazione
Carnevale di Viareggio per far fronte all'ulteriore sbilancio dovuto,
in particolare,  al  mancato  verificarsi  di  entrate  previste  che
sarebbero dovute pervenire dallo Stato e dal Comune di Viareggio; 
    5.  Sulla  base  delle  richieste  pervenute,  per  dare  seguito
all'azione relativa  ai  «Centomila  orti  in  Toscana»,  di  cui  al
programma di governo 2015  -  2016,  e'  necessario  incrementare  la
dotazione finanziaria della misura per 300.000,00 euro; 
    6. E' necessario  ripristinare  sull'annualita'  2017  parte  dei
finanziamenti previsti per gli interventi in favore della  citta'  di
Pisa gia'  decisi  dalla  legge  regionale  n.  82/2015  ma  modulati
diversamente sul bilancio pluriennale; 
    7.  Per  rafforzare  l'efficacia  degli  interventi  in  tema  di
contrasto alla violenza di genere, oltre alle  risorse  destinate  al
territorio e quindi al concreto sostegno dei  programmi  antiviolenza
locali,  e'  opportuno  destinare  ulteriori  somme   per   fini   di
comunicazione e per il proseguimento di azioni volte ad eliminare  le
discriminazioni fondate sul genere; 
    8. E' necessario integrare il contributo destinato alla  gestione
commissariale del Consorzio zona industriale apuana  (ZIA),  ai  fini
della chiusura della stessa; 
    9. Il Consiglio regionale, con la mozione  18  gennaio  2017,  n.
623, ha  impegnato  la  Giunta  regionale  allo  stanziamento  di  un
contributo di solidarieta'  puntuale  in  favore  del  sovrintendente
Mario Vece, che viene esteso anche alla famiglia del signor  Leonardo
Lo Cascio, residenti in Toscana, vittime di atti di criminalita'.  E'
necessario e opportuno intervenire per sovvenire alle gravi  esigenze
materiali delle vittime; 
    10. E' necessario cofinanziare, per l'importo di euro 500.000,00,
un contratto di sviluppo stipulato fra il  Ministero  dello  sviluppo
economico (MISE) e il Gruppo  Solvay,  per  la  realizzazione  di  un
programma per la tutela ambientale; 
    11. A  seguito  della  dichiarazione  di  fallimento  del  Centro
ricerche  ed  alta  formazione  s.r.l.  costituito  per  favorire  lo
sviluppo della ricerca e formazione del distretto tessile  pratese  e
destinatario  di  contributi  per  la  realizzazione  dell'intervento
Centro per la ricerca e l'alta formazione a  servizio  del  distretto
tessile pratese, e'  opportuno  predisporre  gli  atti  necessari  ed
attivare le procedure  idonee  ad  un'adeguata  tutela  del  suddetto
progetto; 
    12. E' opportuno supportare finanziariamente il Comune di Cascina
per un percorso di valorizzazione dei FAB LAB (modalita' per favorire
iprocessi di trasferimento  tecnologico  e  di  accompagnamento  alle
piccole  e  medie  imprese  «PMI»,  alle  start  up,   alle   imprese
innovative) presenti sul territorio regionale,  percorso  predisposto
dal Polo di Navacchio,  in  considerazione  dell'esperienza  e  delle
competenze detenute; 
    13. E' necessario garantire all'Istituto  di  fisiologia  clinica
del Consiglio nazionale delle ricerche (IFC - CNR) il rimborso  degli
oneri connessi alle prestazioni  di  cardiochirurgia  eseguite  dallo
stesso presso l'Ospedale  pediatrico  delle  Apuane  nel  periodo  1°
gennaio 2005 - 31  ottobre  2007,  relativamente  alle  attivita'  di
cooperazione internazionale; 
    14. Per rispondere all'esigenza di reperire ulteriori spazi per i
soggetti sottoposti a misure di sicurezza detentive,  la  regione  ha
acquisito l'immobile di proprieta' statale, sede, fino all'8 novembre
2016, della casa  circondariale  di  Empoli.  L'immobile,  idoneo  ad
ospitare una residenza per l'esecuzione  delle  misure  di  sicurezza
detentive (REMS), deve essere trasferito all'Azienda unita' sanitaria
locale (USL) Toscana centro, competente a  gestire  la  struttura  in
questione; 
    15.  E'  opportuno  destinare  la  somma  di   300.000,00   euro,
riconosciuti alla Regione Toscana quale  parte  civile  a  titolo  di
risarcimento del danno  nella  causa  per  il  disastro  della  Costa
Concordia, al Comune dell'Isola del Giglio per la ristrutturazione di
alcune strutture nel territorio; 
    16. E' opportuno sostenere, nell'ambito delle azioni volte a dare
attuazione al piano strategico per lo sviluppo della  costa  toscana,
la progettazione di uno o piu' poli integrati sull'economia circolare
che mettano insieme  le  competenze  presenti  sul  territorio  e  la
integrazione con i processi di reindustrializzazione; 
    17. E' necessario dare attuazione a quanto previsto dall'art.  3,
comma 1, lettera d bis), della legge regionale 28 maggio 2012, n.  23
(Istituzione dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche alla  legge
regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005); 
    18.  E'  necessario  erogare  un  contributo  straordinario  alla
Fondazione  sistema  Toscana  per  la  ricostituzione  del  fondo  di
dotazione che, a  seguito  delle  perdite  d'esercizio  subite  negli
ultimi anni, ha visto ridurre il proprio patrimonio netto  in  misura
tale  da  rendere  la  consistenza  inadeguata  e  insufficiente   al
raggiungimento dei fini statutari della Fondazione; 
    19.  Al  fine  di  contrastare  l'abbandono  dei   cani   e,   di
conseguenza, il randagismo, e' necessario  ripristinare  le  sanzioni
amministrative per  coloro  che  non  identificano  il  proprio  cane
attraverso tatuaggio o microchip; 
    20. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore il giorno  successivo  alla  pubblicazione  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana. 
  Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                Attuazione e monitoraggio del PRIIM. 
        Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 55/2011 
 
  1. Nell'alinea del comma 2 dell'art.  4  della  legge  regionale  4
novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  «PRIIM».  Modifiche   alla legge
regionale  n. 88/98  in   materia   di   attribuzioni   di   funzioni
amministrative agli enti locali, alla legge regionale  n. 42/1998  in
materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n.  1/2005
in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011
in materia di  sicurezza  stradale),  le  parole:  «31  marzo»,  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno».