Art. 10 
 
Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'art. 26-decies
  della legge regionale n. 82/2015. 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 26 decies della legge regionale n.  82/2015
la parola: «400.000,00» e' sostituita dalla seguente: «500.000,00». 
  2. Il comma 7 dell'art. 26-decies della legge regionale n.  82/2015
e' sostituito dal seguente: 
  «7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 200.000,00 per l'anno
2016 ed euro 500.000,00  per  l'anno  2017,  si  fa  fronte  con  gli
stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali  e
famiglia», Programma 04 «Interventi  per  i  soggetti  a  rischio  di
esclusione sociale»,  Titolo  1  «Spese  correnti»  del  bilancio  di
previsione 2016 - 2018, annualita' 2016 e del bilancio di  previsione
2017 - 2019, annualita' 2017».