Art. 10 Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'art. 26-decies della legge regionale n. 82/2015. 1. Al comma 1 dell'art. 26 decies della legge regionale n. 82/2015 la parola: «400.000,00» e' sostituita dalla seguente: «500.000,00». 2. Il comma 7 dell'art. 26-decies della legge regionale n. 82/2015 e' sostituito dal seguente: «7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 200.000,00 per l'anno 2016 ed euro 500.000,00 per l'anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 04 «Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualita' 2016 e del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualita' 2017».