Art. 19 
 
Contributo  straordinario  per   la   risoluzione   della   procedura
  concorsuale del Centro  ricerche per l'alta formazione. 
 
  1. La Giunta regionale e'  autorizzata  ad  erogare  un  contributo
straordinario ai fini della conclusione della procedura  fallimentare
del Centro ricerche per l'alta  formazione  (di  seguito  «C.R.e.A.F.
s.r.l.»),  destinato  esclusivamente  alla  copertura   degli   oneri
derivanti dagli atti necessari  alla  adeguata  tutela  del  progetto
Centro per la ricerca e l'alta formazione a  servizio  del  distretto
tessile pratese, in particolare  mediante  la  presentazione  di  una
proposta di concordato ai sensi dell'art. 124 del  regio  decreto  16
marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato
preventivo, dell'amministrazione  controllata  e  della  liquidazione
coatta  amministrativa),  o  altro  strumento  previsto  dalla  legge
fallimentare. 
  2. L'erogazione del contributo di cui al  comma  1  e'  subordinata
alla sottoscrizione di un accordo di programma con  la  Provincia  di
Prato e il Comune di Prato, con il quale si impegnano a: 
    a) compartecipare agli oneri per il completamento del progetto; 
    b) compartecipare alla gestione dell'intervento di cui  al  comma
1; 
    c) prevedere benefici anche di natura  fiscale  per  favorire  la
localizzazione di imprese e di organismi di ricerca. 
  3. Il contributo di cui al comma 1 e' determinato  con  riferimento
alla definitiva quantificazione economico-finanziaria risultante alla
chiusura della procedura fallimentare, fino alla concorrenza  massima
di euro 3.000.000,00. 
  4.  Per  l'attuazione  di  quantoprevisto   alpresentearticolo   e'
autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00  per  l'anno  2017,
cui si fa fronte con gli stanziamenti  della  Missione  14  «Sviluppo
economico  e  competitivita'»,  Programma  01   «Industria,   PMI   e
Artigianato», Titolo 2 «Spese in  conto  capitale»  del  bilancio  di
previsione 2017- 2019, annualita' 2017».