Art. 19 Contributo straordinario per la risoluzione della procedura concorsuale del Centro ricerche per l'alta formazione. 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad erogare un contributo straordinario ai fini della conclusione della procedura fallimentare del Centro ricerche per l'alta formazione (di seguito «C.R.e.A.F. s.r.l.»), destinato esclusivamente alla copertura degli oneri derivanti dagli atti necessari alla adeguata tutela del progetto Centro per la ricerca e l'alta formazione a servizio del distretto tessile pratese, in particolare mediante la presentazione di una proposta di concordato ai sensi dell'art. 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), o altro strumento previsto dalla legge fallimentare. 2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 e' subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma con la Provincia di Prato e il Comune di Prato, con il quale si impegnano a: a) compartecipare agli oneri per il completamento del progetto; b) compartecipare alla gestione dell'intervento di cui al comma 1; c) prevedere benefici anche di natura fiscale per favorire la localizzazione di imprese e di organismi di ricerca. 3. Il contributo di cui al comma 1 e' determinato con riferimento alla definitiva quantificazione economico-finanziaria risultante alla chiusura della procedura fallimentare, fino alla concorrenza massima di euro 3.000.000,00. 4. Per l'attuazione di quantoprevisto alpresentearticolo e' autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00 per l'anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2017- 2019, annualita' 2017».