Art. 2 Interventi a sostegno dei comuni della Versilia. Modifiche all'art. 70-novies della legge regionale n. 77/2013. 1. Il termine per la restituzione delle somme anticipate, senza interessi, ai sensi dell'art. 70-novies, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014) e' fissato al 31 dicembre 2018, ed e' perentorio. 2. A garanzia della restituzione del debito ai sensi del comma 1, alternativamente: a) il Consorzio ambiente versilia (CAV) presta fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita' richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione e' prestata entro il termine perentorio del 31 ottobre 2017, ed e' irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta; b) i comuni facenti parte del Consorzio, ciascuno per la propria quota, prestano garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). La fideiussione e' prestata entro il termine perentorio del 31 ottobre 2017, ed e' irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. 3. In caso di mancata prestazione della garanzia fideiussoria entro 31 ottobre 2017, il CAV decade dal termine del 31 dicembre 2018 previsto dal comma 1. L'importo del debito derivante dall'anticipazione della somma erogata ai sensi dell'art. 70-novies, comma 1, della legge regionale n. 77/2013 e' imputato a ciascun comune per la propria quota di partecipazione, e la regione procede all'immediato recupero delle somme mediante compensazione del credito nei confronti di ciascun comune inadempiente, ai sensi dell'art. 27 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001 n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 «Ordinamento contabile della Regione Toscana»). 4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), ove la somma non venga, in tutto o in parte, recuperata, resta ferma la possibilita' per la Regione di agire nei confronti del CAV anche con richiesta di assegnazione di crediti certi, liquidi ed esigibili in titolarita' del CAV medesimo. 5. Le minori entrate in conto residui 2016, conseguenti all'applicazione del termine di cui al comma 1, sono coperte a valere sul fondo crediti dubbia esigibilita' come rilevato in sede di rendiconto 2016 ed accantonato nel risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 6. Subordinatamente al verificarsi della condizione di cui al comma 2, le maggiori entrate previste per l'anno 2018 e pari ad euro 5.000.000,00, sono imputate alla Tipologia di entrata 200 «Riscossione di crediti di breve termine» del Titolo 5 «Entrate da riduzione di attivita' finanziarie» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualita' 2018. 7. Al comma 1 dell'art. 70-novies della legge regionale n. 77/2013 le parole: «previa stipula dell'accordo di cui al comma 4» sono soppresse. 8. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 70-novies della legge regionale n. 77/2013 sono abrogati.