Art. 2 
 
Interventi a sostegno dei comuni della Versilia.  Modifiche  all'art.
  70-novies della legge regionale n. 77/2013. 
 
  1. Il termine per la restituzione  delle  somme  anticipate,  senza
interessi,  ai  sensi  dell'art.  70-novies,  comma  1,  della  legge
regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014)
e' fissato al 31 dicembre 2018, ed e' perentorio. 
  2. A garanzia della restituzione del debito ai sensi del  comma  1,
alternativamente: 
    a) il  Consorzio  ambiente  versilia  (CAV)  presta  fideiussione
rilasciata da imprese  bancarie  o  assicurative  che  rispondano  ai
requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive  attivita'  o  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari
iscritti nell'albo di cui all'art. 106  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita'  di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione  contabile  da
parte di  una  societa'  di  revisione  iscritta  nell'albo  previsto
dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  (Testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52)  e
che abbiano  i  requisiti  minimi  di  solvibilita'  richiesti  dalla
vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione e'  prestata
entro il termine perentorio del 31 ottobre 2017, ed e'  irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta; 
    b) i comuni facenti parte del Consorzio, ciascuno per la  propria
quota, prestano garanzia fideiussoria  ai  sensi  dell'art.  207  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti  locali).  La  fideiussione  e'  prestata
entro il termine perentorio del 31 ottobre 2017, ed e'  irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta. 
  3. In caso di mancata prestazione della garanzia fideiussoria entro
31 ottobre 2017, il CAV decade  dal  termine  del  31  dicembre  2018
previsto   dal   comma   1.   L'importo    del    debito    derivante
dall'anticipazione della somma erogata ai sensi dell'art.  70-novies,
comma 1, della legge regionale  n.  77/2013  e'  imputato  a  ciascun
comune per la propria quota di partecipazione, e la  regione  procede
all'immediato recupero delle somme mediante compensazione del credito
nei confronti di ciascun comune inadempiente, ai sensi  dell'art.  27
del regolamento emanato  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta
regionale 19 dicembre 2001 n. 61/R (Regolamento di  attuazione  della
legge regionale 6 agosto 2001, n.  36  «Ordinamento  contabile  della
Regione Toscana»). 
  4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a),  ove  la  somma  non
venga, in tutto o in parte, recuperata, resta ferma  la  possibilita'
per la Regione di agire nei confronti del CAV anche con richiesta  di
assegnazione di crediti certi, liquidi ed  esigibili  in  titolarita'
del CAV medesimo. 
  5.  Le  minori  entrate  in   conto   residui   2016,   conseguenti
all'applicazione del termine di cui al comma 1, sono coperte a valere
sul fondo crediti  dubbia  esigibilita'  come  rilevato  in  sede  di
rendiconto 2016 ed accantonato nel risultato  di  amministrazione  ai
sensi dell'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno  2011,
n.  118  (Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42). 
  6. Subordinatamente al verificarsi della condizione di cui al comma
2, le maggiori entrate previste  per  l'anno  2018  e  pari  ad  euro
5.000.000,00,  sono  imputate   alla   Tipologia   di   entrata   200
«Riscossione di crediti di breve termine» del Titolo  5  «Entrate  da
riduzione di attivita' finanziarie» del bilancio di previsione 2017 -
2019, annualita' 2018. 
  7. Al comma 1 dell'art. 70-novies della legge regionale n.  77/2013
le parole: «previa stipula dell'accordo  di  cui  al  comma  4»  sono
soppresse. 
  8. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 70-novies della  legge  regionale  n.
77/2013 sono abrogati.