Art. 26 
 
                       Aree demaniali portuali 
 
  1. Per consentire l'attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  3,
comma 1, lettera d-bis), della legge regionale 28 maggio 2012, n.  23
(Istituzione dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche alla  legge
regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005), ove sussistano  le
condizioni di cui al comma 1-ter del medesimo art. 3, e'  autorizzata
la spesa di euro 1.000.000,00 per l'anno 2017. 
  2. Agli oneri di cui al comma  1,  pari  a  euro  1.000.000,00  per
l'anno 2017, si fa fronte con  gli  stanziamenti  della  Missione  10
«Trasporti e diritto alla mobilita'», Programma 03 «Trasporto per vie
d'acqua»,  Titolo  2  «Spese  in  conto  capitale»  del  bilancio  di
previsione 2017 - 2019, annualita' 2017.