Art. 26 Aree demaniali portuali 1. Per consentire l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d-bis), della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005), ove sussistano le condizioni di cui al comma 1-ter del medesimo art. 3, e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per l'anno 2017. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilita'», Programma 03 «Trasporto per vie d'acqua», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualita' 2017.