Art. 3 Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia - Lucca. Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 86/2014 1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2036», sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037». 2. Il comma 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 86/2014 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, e' autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilita'», Programma 01 «Trasporto ferroviario», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017 - 2019.». 3. Al comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 86/2014 le parole: «e fino al 2036», sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 2037».