Art. 3 
 
         Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia - Lucca. 
       Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 86/2014 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 29 dicembre  2014,
n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole:  «per  ciascuno
degli anni dal 2017 al 2036», sono sostituite  dalle  seguenti:  «per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2037». 
  2. Il comma 3 dell'art. 33 della  legge  regionale  n.  86/2014  e'
sostituito dal seguente: 
  «3.  Ai  fini  del  concorso  regionale  di  cui  al  comma  1,  e'
autorizzata una spesa fino a un massimo  di  euro  12.500.000,00  per
ciascuno  degli  anni  2018  e  2019,  cui  si  fa  fronte  con   gli
stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla  mobilita'»,
Programma 01 «Trasporto ferroviario», Titolo 1 «Spese  correnti»  del
bilancio di previsione 2017 - 2019.». 
  3. Al comma 4 dell'art. 33 della  legge  regionale  n.  86/2014  le
parole: «e fino al 2036», sono sostituite dalle seguenti: «e fino  al
2037».