Art. 30 
 
Devoluzione alla Regione di una quota  delle  risorse  derivanti  dai
  contributi geotermici. 
 
  1. Il  contributo  geotermico  dovuto  per  l'anno  2017  ai  sensi
dell'art. 16,  comma  4,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  11
febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca
e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma
28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), in deroga a  quanto  previsto
dall'art. 7, comma 2, della legge regionale 27  giugno  1997,  n.  45
(Norme in materia di risorse energetiche),  e'  versato  direttamente
alla Regione Toscana per una quota pari ad euro 580.000,00. 
  2.  Al  fine  di  assicurare  un'efficace  governance  nei  settori
strategici  della  geotermia,  delle  politiche   per   lo   sviluppo
sostenibile, della valorizzazione della  produzione  e  utilizzazione
delle  energie  rinnovabili  e  della  promozione  delle   tecnologie
ambientali, le risorse versate alla Regione ai sensi del comma 1 sono
utilizzate   per    l'assunzione    delle    iniziative    necessarie
all'acquisizione di quote di partecipazione a Co.Svi.G. s.c.r.l. fino
al massimo consentito dallo statuto della medesima societa'. 
  3. Le entrate di cui al comma 1,  pari  ad  euro  580.000,00,  sono
imputate agli  stanziamenti  della  Tipologia  200  «Contributi  agli
investimenti» del Titolo 4 «Entrate in conto  capitale»  e  risultano
parallelamente stanziate,  per  le  finalita'  di  cui  al  comma  2,
nell'ambito  degli  stanziamenti  della  Missione   17   «Energia   e
diversificazione  delle  fonti  energetiche»,  Programma  01   «Fonti
energetiche», Titolo 3 «Spese per incremento  attivita'  finanziarie»
del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualita' 2017.