Art. 31 
 
                     Prevenzione del randagismo. 
       Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 59/2009 
 
  1. Il comma 1-bis dell'art. 40 della  legge  regionale  20  ottobre
2009, n. 59 (Norme per la tutela  degli  animali.  Abrogazione  della
legge  regionale  8  aprile  1995,  n.  43  «Norme  per  la  gestione
dell'anagrafe del cane, la tutela  degli  animali  d'affezione  e  la
prevenzione del randagismo»), e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis Si prevede  di  destinare  il  provento  delle  sanzioni  ad
iniziative e campagne contro il randagismo».