Art. 31 Prevenzione del randagismo. Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 59/2009 1. Il comma 1-bis dell'art. 40 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 «Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo»), e' sostituito dal seguente: «1-bis Si prevede di destinare il provento delle sanzioni ad iniziative e campagne contro il randagismo».