Art. 7 Interventi per il rilancio economico e culturale della citta' di Pisa. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 82/2015. 1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 82/2015 e' inserita la seguente: «a-bis) per euro 2.000.000,00 per l'anno 2017, nell'ambito della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali», Programma 02 «Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualita' 2017». 2. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 82/2015 le parole: «di euro 2.000.000,00 per l'anno 2018 e» sono soppresse. 3. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 82/2015 e' inserita la seguente: «a-bis) per euro 500.000,00 per l'anno 2017, nell'ambito della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali», Programma 02 «Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualita' 2017». 4. La lettera b) del comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 82/2015 e' sostituita dalla seguente: «b) fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2018 ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2019, nella misura dei rientri da fondi di garanzia e rotativi disponibili presso i soggetti gestori degli stessi».