Art. 7 
 
Interventi per il rilancio economico  e  culturale  della  citta'  di
  Pisa. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 82/2015. 
 
  1. Dopo la  lettera  a)  del  comma  3  dell'art.  18  della  legge
regionale n. 82/2015 e' inserita la seguente: 
  «a-bis) per euro 2.000.000,00 per l'anno  2017,  nell'ambito  della
Missione 5 «Tutela  e  valorizzazione  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali», Programma 02 «Attivita' culturali  e  interventi  diversi
nel settore culturale»,  Titolo  2  «Spese  in  conto  capitale»  del
bilancio di previsione 2017 - 2019, annualita' 2017». 
  2. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 18 della  legge  regionale
n. 82/2015 le parole: «di euro 2.000.000,00 per l'anno 2018  e»  sono
soppresse. 
  3. Dopo la  lettera  a)  del  comma  4  dell'art.  18  della  legge
regionale n. 82/2015 e' inserita la seguente: 
  «a-bis) per euro 500.000,00  per  l'anno  2017,  nell'ambito  della
Missione 5 «Tutela  e  valorizzazione  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali», Programma 02 «Attivita' culturali  e  interventi  diversi
nel settore culturale»,  Titolo  2  «Spese  in  conto  capitale»  del
bilancio di previsione 2017 - 2019, annualita' 2017». 
  4. La lettera b) del comma 4 dell'art. 18 della legge regionale  n.
82/2015 e' sostituita dalla seguente: 
  «b) fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per  l'anno  2018
ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2019, nella  misura  dei  rientri  da
fondi di garanzia e rotativi disponibili presso  i  soggetti  gestori
degli stessi».