Art. 11 
 
                       Disposizioni generali. 
            Modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/2015 
 
  1. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r.  22/2015
le parole: «ed effettivamente in servizio,» sono soppresse. 
  2. Alla lettera d) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015,
le parole: «le risorse regionali sono attribuite a condizione che  il
personale  trasferito  continui  a  svolgere  in  via  prevalente  le
funzioni oggetto di riordino;» sono sostituite  dalle  seguenti:  «le
risorse regionali sono attribuite, fino all'anno 2017,  a  condizione
che il personale trasferito continui a svolgere in via prevalente  le
funzioni oggetto di riordino; a decorrere dall'anno 2018, le  risorse
regionali sono attribuite a  titolo  di  contributo  per  l'esercizio
delle funzioni nella stessa misura  dell'anno  2017  e,  in  caso  di
riduzione,  in  proporzione  a  quelle  concesse  nell'anno  2017;  i
medesimi criteri si applicano per l'esercizio delle funzioni  che,  a
norma dell'articolo 5, comma 8, restano nella competenza della Citta'
metropolitana di Firenze;». 
  3. Al comma 9 dell'articolo  13  della  l.r.  22/2015,  le  parole:
«Mediante  l'accordo  di  cui  al  comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Mediante l'accordo di cui al comma 3». 
  4. Dopo il comma 9 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 e'  inserito
il seguente: 
  «9 bis. Se all'entrata in vigore del presente comma  non  e'  stato
stipulato l'accordo di cui al comma 3 o  intese  preliminari  per  il
trasferimento dei beni e  delle  risorse  strumentali,  e  fino  alla
stipulazione  dell'accordo,  la  provincia  e'  tenuta  a  comunicare
formalmente all'ente subentrante, entro i successivi quindici giorni,
i locali e  i  beni  mobili  e  strumentali  che  gli  sono  messi  a
disposizione a titolo gratuito affinche' detti locali e beni  possano
essere presi in carico  con  verbale  di  consegna  e  utilizzati  in
autonomia  dall'ente  subentrante,  ferme  restando   a   carico   di
quest'ultimo  le  spese  per  l'utilizzo.  I  locali  devono   essere
collocati in edifici di proprieta' della provincia o in locazione  di
questa nel comune in cui operava il personale  trasferito,  in  buono
stato conservativo e  idonei  allo  svolgimento  delle  funzioni  del
personale medesimo; i beni mobili e strumentali devono  corrispondere
a  quelli  previsti  dal  comma  9.  Entro  sessanta   giorni   dalla
comunicazione  della  provincia,  l'ente  subentrante  e'  tenuto   a
effettuare il trasferimento del personale presso  i  locali  messi  a
disposizione, dandone comunicazione alla  provincia  medesima  almeno
sette giorni prima; entro la data prevista per il  trasferimento  del
personale, la  provincia  e'  tenuta  a  dotare  i  locali  dei  beni
individuati. Se  l'ente  subentrante  non  provvede  nei  termini  al
trasferimento del personale nella sede predisposta dalla provincia  e
alla presa in carico dei locali e dei beni  mobili,  si  intende  che
l'ente subentrante  rinuncia  al  trasferimento  dei  beni  mobili  e
all'utilizzo a titolo gratuito dei locali messi a disposizione  dalla
provincia, provvedendo  autonomamente  a  quanto  necessario  per  la
gestione delle funzioni.».