Art. 12 
 
                Trasferimento di ulteriore personale 
                  a seguito di accordo integrativo 
 
  1. Entro e non oltre il 31 ottobre 2017, la  Giunta  regionale,  in
relazione a effettive emergenti esigenze organizzative di svolgimento
delle  funzioni  trasferite   alla   Regione,   puo'   procedere   al
trasferimento di ulteriori unita' di  personale  dipendente  a  tempo
indeterminato,  appartenente  alla  qualifica  dirigenziale  e   alle
categorie del comparto regioni e autonomie  locali,  per  l'esercizio
delle funzioni trasferite di cui all'articolo 2 della  l.r.  22/2015,
ovvero per l'esercizio di funzioni di supporto di cui all'articolo 7,
comma  6,  della  legge  medesima.  Le  esigenze  organizzative  sono
previamente definite con deliberazione  della  Giunta  regionale.  Al
trasferimento si provvede mediante accordi organizzativi formalizzati
con deliberazione della Giunta regionale,  previo  esperimento  delle
medesime procedure degli accordi integrativi di cui  all'articolo  6,
comma 2 bis, della l.r. 22/2015. Il personale puo' essere  trasferito
anche se non risulti aver svolto la funzione alla  data  dell'entrata
in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). 
  2. Ai trasferimenti di personale di cui al  comma  1  si  applicano
l'articolo 7, comma 7, l'articolo 8, commi 2 e  8,  e  l'articolo  9,
commi 5 e seguenti, della  l.r.  22/2015;  detti  trasferimenti  sono
effettuati nell'ambito della  capacita'  assunzionale  derivante  dal
riordino previsto dalla 1. 56/2014 e nei limiti delle  corrispondenti
risorse individuate dall'articolo 20, comma 1, della legge  regionale
30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in  materia  di  riordino  delle
funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale  delle
province soggetto a trasferimento.  Modifiche  alle  leggi  regionali
22/2015, 39/2000 e 68/2011), senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  del
bilancio regionale. 
  3. La deliberazione della Giunta regionale che formalizza l'accordo
stabilisce la data del trasferimento; provvede altresi' alla modifica
dell'allegato D della l.r. 70/2015, relativamente alla tabella 3  sul
costo del personale.