Art. 12 Trasferimento di ulteriore personale a seguito di accordo integrativo 1. Entro e non oltre il 31 ottobre 2017, la Giunta regionale, in relazione a effettive emergenti esigenze organizzative di svolgimento delle funzioni trasferite alla Regione, puo' procedere al trasferimento di ulteriori unita' di personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, per l'esercizio delle funzioni trasferite di cui all'articolo 2 della l.r. 22/2015, ovvero per l'esercizio di funzioni di supporto di cui all'articolo 7, comma 6, della legge medesima. Le esigenze organizzative sono previamente definite con deliberazione della Giunta regionale. Al trasferimento si provvede mediante accordi organizzativi formalizzati con deliberazione della Giunta regionale, previo esperimento delle medesime procedure degli accordi integrativi di cui all'articolo 6, comma 2 bis, della l.r. 22/2015. Il personale puo' essere trasferito anche se non risulti aver svolto la funzione alla data dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). 2. Ai trasferimenti di personale di cui al comma 1 si applicano l'articolo 7, comma 7, l'articolo 8, commi 2 e 8, e l'articolo 9, commi 5 e seguenti, della l.r. 22/2015; detti trasferimenti sono effettuati nell'ambito della capacita' assunzionale derivante dal riordino previsto dalla 1. 56/2014 e nei limiti delle corrispondenti risorse individuate dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. 3. La deliberazione della Giunta regionale che formalizza l'accordo stabilisce la data del trasferimento; provvede altresi' alla modifica dell'allegato D della l.r. 70/2015, relativamente alla tabella 3 sul costo del personale.