Art. 2 Disposizioni sulla successione nella proprieta' di beni immobili e sulla regolazione di rapporti su beni immobili 1. La Regione Toscana subentra nella proprieta' dei beni immobili della Provincia di Lucca secondo quanto previsto dall'allegato A della presente legge. Detti beni sono trasferiti a titolo gratuito alla Regione Toscana a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le diverse decorrenze stabilite espressamente dall'allegato medesimo. Resta fermo l'immediato utilizzo dei beni che risultano gia' in uso dalla Regione. 2. Costituisce titolo per la trascrizione dei beni immobili di cui all'allegato A, il provvedimento amministrativo della Regione che approva il verbale di consegna sottoscritto dalla Provincia di Lucca e dall'ufficio regionale competente in materia di patrimonio. 3. Non si procede alla trascrizione del bene immobile trasferito alla Regione se, a causa del mancato completamento di precedenti procedure di pubblicita' immobiliare, esso risulta ancora intestato alla Regione. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data della trascrizione della proprieta' del bene immobile in capo alla Regione, la Provincia di Lucca continua a gestire il bene medesimo e la Regione provvede, per detto periodo, al rimborso delle spese con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 6 quater, della 1.r. 22/2015. 5. La Regione Toscana e la Provincia di Lucca provvedono alla stipulazione degli atti di cessione in uso per funzioni a titolo gratuito degli immobili indicati nell'allegato A, con le specifiche ivi previste per singoli immobili. L'atto di cessione in uso per funzioni e' corredato di planimetrie e regolamenti condominiali ove esistenti. Fermo restando l'immediato utilizzo dei beni gia' in uso dalla Regione, fino all'adozione degli atti di cessione in uso, la Provincia di Lucca continua a gestire il bene immobile oggetto di cessione e la Regione provvede, per detto periodo, al rimborso delle spese con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 6 quater, della 1.r. 22/2015. 6. L'allegato A indica la regolazione del rapporto con la Provincia di Lucca per l'utilizzo, fino a diversa collocazione logistica del personale regionale, di immobile che resta in locazione alla provincia medesima. 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si risolvono ad ogni effetto i rapporti derivanti dagli atti con i quali risultano assegnati ad uso abitativo i caselli idraulici di cui all'allegato A. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi da 2 a 4, della 1.r. 16/2017; il riferimento agli allegati alla suddetta 1.r. 16/2017 si intende riferito anche all'allegato A alla presente legge. 8. Ai beni immobili che non rientrano tra quelli trasferiti ai sensi dell'allegato A si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 2, della 1.r. 16/2017. La cessazione dei vincoli e' subordinata alla stipulazione, salvo rinuncia della Regione, di tutti gli atti di cessione in uso per funzioni previsti nell'allegato medesimo. 9. Per il trasferimento dei canali irrigui della Provincia di Lucca si provvede ai sensi dell'articolo 8 della 1.r. 16/2017.