Art. 2 
 
Disposizioni sulla successione nella proprieta' di  beni  immobili  e
  sulla regolazione di rapporti su beni immobili 
 
  1. La Regione Toscana subentra nella proprieta' dei  beni  immobili
della Provincia di Lucca  secondo  quanto  previsto  dall'allegato  A
della presente legge. Detti beni sono trasferiti  a  titolo  gratuito
alla Regione Toscana a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, fatte salve  le  diverse  decorrenze  stabilite
espressamente  dall'allegato  medesimo.   Resta   fermo   l'immediato
utilizzo dei beni che risultano gia' in uso dalla Regione. 
  2. Costituisce titolo per la trascrizione dei beni immobili di  cui
all'allegato A, il provvedimento  amministrativo  della  Regione  che
approva il verbale di consegna sottoscritto dalla Provincia di  Lucca
e dall'ufficio regionale competente in materia di patrimonio. 
  3. Non si procede alla trascrizione del  bene  immobile  trasferito
alla Regione se, a causa  del  mancato  completamento  di  precedenti
procedure di pubblicita' immobiliare, esso risulta  ancora  intestato
alla Regione. 
  4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla
data della trascrizione della proprieta' del bene  immobile  in  capo
alla Regione, la Provincia  di  Lucca  continua  a  gestire  il  bene
medesimo e la Regione provvede, per detto periodo, al rimborso  delle
spese con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 6  quater,  della
1.r. 22/2015. 
  5. La Regione Toscana e  la  Provincia  di  Lucca  provvedono  alla
stipulazione degli atti di cessione in  uso  per  funzioni  a  titolo
gratuito degli immobili indicati nell'allegato A, con  le  specifiche
ivi previste per singoli immobili. L'atto  di  cessione  in  uso  per
funzioni e' corredato di planimetrie e regolamenti  condominiali  ove
esistenti. Fermo restando l'immediato utilizzo dei beni gia'  in  uso
dalla Regione, fino all'adozione degli atti di cessione  in  uso,  la
Provincia di Lucca continua a gestire il  bene  immobile  oggetto  di
cessione e la Regione provvede, per detto periodo, al rimborso  delle
spese con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 6  quater,  della
1.r. 22/2015. 
  6. L'allegato A indica la regolazione del rapporto con la Provincia
di Lucca per l'utilizzo, fino a diversa  collocazione  logistica  del
personale  regionale,  di  immobile  che  resta  in  locazione   alla
provincia medesima. 
  7. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  si
risolvono ad ogni effetto i rapporti derivanti dagli atti con i quali
risultano assegnati ad uso  abitativo  i  caselli  idraulici  di  cui
all'allegato A. Si applicano le disposizioni dell'articolo  7,  commi
da 2 a 4, della 1.r.  16/2017;  il  riferimento  agli  allegati  alla
suddetta 1.r. 16/2017 si intende riferito anche all'allegato  A  alla
presente legge. 
  8. Ai beni immobili che non  rientrano  tra  quelli  trasferiti  ai
sensi dell'allegato A si applicano le disposizioni dell'articolo  11,
comma 2, della 1.r. 16/2017. La cessazione dei vincoli e' subordinata
alla stipulazione, salvo rinuncia della Regione, di tutti gli atti di
cessione in uso per funzioni previsti nell'allegato medesimo. 
  9. Per il trasferimento dei canali irrigui della Provincia di Lucca
si provvede ai sensi dell'articolo 8 della 1.r. 16/2017.