Art. 3 Subentro nella proprieta' di beni mobili 1. La Regione Toscana subentra nella proprieta' dei beni mobili, di cui agli allegati B e C, dalla data stabilita nella parte terza dell'allegato A. 2. I beni mobili sono acquisiti al patrimonio regionale con la sottoscrizione del verbale di consegna. Se alla data del verbale di consegna un bene mobile risulta effettivamente mancante o non piu' funzionante o non funzionale alle esigenze della Regione, il bene non e' trasferito e resta nella proprieta' della Provincia di Lucca, ancorche' contenuto negli elenchi ricognitivi degli allegati B e C. 3. Se, al momento del trasferimento della proprieta' di un casello idraulico, risultano collocati nel casello medesimo beni mobili ulteriori rispetto a quelli gia' contenuti nell'allegato B, al trasferimento alla Regione della proprieta' a titolo gratuito di detti beni mobili si provvede direttamente con verbale di consegna. 4. Il carico dei beni mobili da parte della Regione Toscana e lo scarico dei beni mobili da parte dell'ente locale sono effettuati dopo la sottoscrizione del verbale di consegna.