Art. 3 
 
              Subentro nella proprieta' di beni mobili 
 
  1. La Regione Toscana subentra nella proprieta' dei beni mobili, di
cui agli allegati B e C,  dalla  data  stabilita  nella  parte  terza
dell'allegato A. 
  2. I beni mobili sono acquisiti  al  patrimonio  regionale  con  la
sottoscrizione del verbale di consegna. Se alla data del  verbale  di
consegna un bene mobile risulta effettivamente mancante  o  non  piu'
funzionante o non funzionale alle esigenze della Regione, il bene non
e' trasferito e resta nella  proprieta'  della  Provincia  di  Lucca,
ancorche' contenuto negli elenchi ricognitivi degli allegati B e C. 
  3. Se, al momento del trasferimento della proprieta' di un  casello
idraulico, risultano  collocati  nel  casello  medesimo  beni  mobili
ulteriori rispetto  a  quelli  gia'  contenuti  nell'allegato  B,  al
trasferimento alla Regione della  proprieta'  a  titolo  gratuito  di
detti beni mobili si provvede direttamente con verbale di consegna. 
  4. Il carico dei beni mobili da parte della Regione  Toscana  e  lo
scarico dei beni mobili da parte  dell'ente  locale  sono  effettuati
dopo la sottoscrizione del verbale di consegna.