Art. 7 
 
                             Beni mobili 
 
  1. Se alla data del verbale di consegna dei beni mobili di cui agli
allegati B e C alla presente legge e agli allegati alle deliberazioni
della Giunta regionale adottate ai sensi e per  gli  effetti  di  cui
all'articolo 10, commi 1, 13 e 16 bis, della l.r. 22/2015,  risultano
ulteriori  beni  mobili  da  trasferire,   al   trasferimento   della
proprieta' di detti beni alla Regione a titolo gratuito  si  provvede
direttamente con il verbale di consegna.