Art. 7 Beni mobili 1. Se alla data del verbale di consegna dei beni mobili di cui agli allegati B e C alla presente legge e agli allegati alle deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10, commi 1, 13 e 16 bis, della l.r. 22/2015, risultano ulteriori beni mobili da trasferire, al trasferimento della proprieta' di detti beni alla Regione a titolo gratuito si provvede direttamente con il verbale di consegna.