Art. 51 
 
           Appostamenti fissi (art. 34 della l.r. 3/1994) 
 
  1. Costituiscono appostamento fisso di  caccia  tutti  quei  luoghi
destinati  alla  caccia  di  attesa  caratterizzati  da   un'apposita
preparazione del  sito  e  dai  necessari  manufatti.  Sono  altresi'
considerati appostamenti fissi le botti in cemento o legno. 
  2. Gli appostamenti fissi si distinguono in: 
    a) appostamento  fisso  alla  minuta  fauna  selvatica  di  norma
collocato a terra; 
    b) appostamento fisso per colombacci  costituito  da  un  capanno
principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale  con
massimo sviluppo orizzontale di metri 15; 
    c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri  costituito  da
un capanno collocato in acqua, in prossimita' dell'acqua, sul margine
di uno specchio d'acqua o terreno soggetto ad allagamento; 
    d)  appostamento  fisso  per  palmipedi  e  trampolieri  su  lago
artificiale realizzato  mediante  idonee  arginature  e  sistemazioni
idraulico-agrarie che consentono l'allagamento artificiale di un sito
altrimenti asciutto. I laghi artificiali non  sono  consentiti  nelle
aree palustri naturali individuate dalla Regione e sono provvisti  di
tabelle lungo gli argini perimetrali.