Art. 51 Appostamenti fissi (art. 34 della l.r. 3/1994) 1. Costituiscono appostamento fisso di caccia tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa caratterizzati da un'apposita preparazione del sito e dai necessari manufatti. Sono altresi' considerati appostamenti fissi le botti in cemento o legno. 2. Gli appostamenti fissi si distinguono in: a) appostamento fisso alla minuta fauna selvatica di norma collocato a terra; b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con massimo sviluppo orizzontale di metri 15; c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno collocato in acqua, in prossimita' dell'acqua, sul margine di uno specchio d'acqua o terreno soggetto ad allagamento; d) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri su lago artificiale realizzato mediante idonee arginature e sistemazioni idraulico-agrarie che consentono l'allagamento artificiale di un sito altrimenti asciutto. I laghi artificiali non sono consentiti nelle aree palustri naturali individuate dalla Regione e sono provvisti di tabelle lungo gli argini perimetrali.