Art. 11 Revoca e sanzioni (art. 7, comma 1, lettera h) della l.r. 45/2007) 1. Le misure di revoca dei finanziamenti e le sanzioni dell'esclusione dalle provvidenze finanziarie sono applicate secondo quanto stabilito per i finanziamenti con fondi comunitari integrati da fondi regionali o statali, nel programma di sviluppo rurale e nei relativi at ti applicativi, ovvero negli atti europei ivi richiamati, esperita la procedura conciliativa di cui all'art. 12.