Art. 11 
 
                          Revoca e sanzioni 
          (art. 7, comma 1, lettera h) della l.r. 45/2007) 
 
  1.  Le  misure  di  revoca  dei   finanziamenti   e   le   sanzioni
dell'esclusione dalle provvidenze finanziarie sono applicate  secondo
quanto stabilito per i finanziamenti con fondi  comunitari  integrati
da fondi regionali o statali, nel programma di sviluppo rurale e  nei
relativi at ti applicativi, ovvero negli atti europei ivi richiamati,
esperita la procedura conciliativa di cui all'art. 12.