Art. 2 Ambito di applicazione (art. 7 della l.r. 45/2007) 1. La qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e' attribuita ai sensi della legge regionale e del presente regolamento con riferimento alle imprese agricole che hanno almeno una propria unita' tecnico-economica (UTE), di cui all'art. 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) ubicata in Toscana.