Art. 9 
 
Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP (art.  4,  comma  1
                         della l.r. 45/2007) 
 
  1. Nella DUA di richiesta di riconoscimento della qualifica di  IAP
il soggetto che si trova nelle condizioni di cui all'art. 4, comma  1
della  legge  regionale,  compila  l'apposito  campo  e  dichiara   i
requisiti mancanti che devono essere realizzati entro, al massimo,  i
successivi ventiquattro mesi. 
  2. L'imprenditore agricolo professionale  provvisorio,  al  momento
del conseguimento dei requisiti e  comunque  entro  la  scadenza  dei
ventiquattro  mesi,  deve  presentare  una  DUA   di   richiesta   di
riconoscimento della qualifica di IAP a titolo definitivo.