Art. 9 Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP (art. 4, comma 1 della l.r. 45/2007) 1. Nella DUA di richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP il soggetto che si trova nelle condizioni di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale, compila l'apposito campo e dichiara i requisiti mancanti che devono essere realizzati entro, al massimo, i successivi ventiquattro mesi. 2. L'imprenditore agricolo professionale provvisorio, al momento del conseguimento dei requisiti e comunque entro la scadenza dei ventiquattro mesi, deve presentare una DUA di richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP a titolo definitivo.