Art. 12 Ubicazione 1. Gli uffici I.A.T. devono essere ubicati in zone centrali o in posizione turisticamente strategica rispetto alla destinazione nonche' ai luoghi di maggior interesse e affluenza turistica. 2. Gli I.A.T. presenti nei maggiori centri urbani sono dislocati nelle aree a maggiore e costante flusso turistico, in relazione all'ampiezza e alla ricettivita' del territorio di riferimento, mentre gli I.A.T. stagionali, estivi o invernali, nelle aree di villeggiatura e presso impianti sciistici interessati da flussi prevalentemente stagionali. 3. Alle strutture permanenti si possono aggiungere presidi temporanei attivati nel cuore degli eventi o comunque in punti strategici, quali stazioni ferroviarie e aeroporti, per garantire un'accoglienza capillare e funzionale al successo degli eventi stessi. 4. I presidi temporanei devono essere realizzati avendo cura di utilizzare le linee grafiche e i segni distintivi utilizzati per gli uffici I.A.T.