Art. 14 Orari di apertura al pubblico 1. I giorni e gli orari di apertura degli uffici I.A.T. sono definiti in base alla ricettivita' del territorio, alla tipologia della struttura e dei servizi prestati, dei flussi turistici e della loro stagionalita'. 2. La struttura I.A.T. presente nel capoluogo di regione deve assicurare orari di apertura al pubblico sei giorni su sette, compresi i giorni festivi, per almeno otto ore giornaliere. Qualora, nel capoluogo di regione siano presenti piu' strutture I.A.T., l'obbligo di apertura di sei giorni su sette puo' essere rispettato garantendo l'apertura di almeno una delle strutture, consentendo la chiusura delle altre in una giornata infrasettimanale, pur nel rispetto dell'apertura al pubblico di otto ore giornaliere. 3. La struttura I.A.T. presente nel capoluogo di provincia o la struttura I.A.T. comunque presente presso la sede principale corrispondente ad uno degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all'art. 14 della legge regionale n. 14/2016, deve assicurare orari di apertura al pubblico sei giorni su sette, compresi i giorni festivi, per non meno di quarantaquattro ore settimanali. Qualora nel capoluogo di provincia o presso la sede principale dell'A.T.L., se non corrispondente ad un capoluogo di provincia, siano presenti piu' strutture I.A.T. l'obbligo di apertura di sei giorni su sette puo' essere rispettato garantendo l'apertura di almeno una delle strutture consentendo la chiusura delle altre in una giornata infrasettimanale pur nel rispetto delle quarantaquattro ore settimanali di apertura. 4. Negli I.A.T. presenti nei capoluoghi di provincia o negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti ove non sia presente un capoluogo di provincia, deve essere attivato un contact centre o un numero verde dedicato, in funzione delle specifiche necessita' ed esigenze territoriali, con un servizio attivo sei giorni su sette, con fascia oraria di copertura del servizio mattutina e pomeridiana, per non meno di quarantaquattro ore settimanali, per operatori dedicati (es. turisti, scuole, agenzie viaggi, tour operator, strutture ricettive del territorio). 5. Le strutture I.A.T. stagionali devono assicurare i seguenti orari di apertura stagionale al pubblico: a) nei mesi di alta stagione deve essere osservata un'apertura al pubblico continuativa dello I.A.T.di sei giorni su sette, per non meno di quarantaquattro ore settimanali, non necessariamente con orario continuato, distribuite sui giorni di apertura secondo le necessita' turistiche locali; b) nei mesi di bassa stagione il servizio di apertura al pubblico puo' essere limitato anche ai soli fine settimana, ai giorni festivi previsti dal calendario, ai ponti, in occasione di manifestazioni o eventi di rilevanza per il territorio di competenza o ad alcune giornate infrasettimanali; c) il periodo di apertura dello I.A.T. in alta stagione non potra' essere inferiore a tre mesi nel caso in cui questa coincida con la stagione estiva o invernale e a otto mesi nel caso che l'ambito territoriale turistico possa offrire due periodi di alta stagione (periodo estivo e periodo invernale). 6. Le ore di apertura nelle giornate infrasettimanali possono variare in base alle specifiche della destinazione ed alle esigenze territoriali ed e' fatta salva da parte delle A.T.L. di riferimento la possibilita' di modulare l'apertura secondo i flussi di maggiore affluenza turistica ed in base al calendario di manifestazioni ed eventi. 7. Le A.T.L. di riferimento individuano e definiscono per ogni I.A.T., entro il 31 ottobre dell'anno precedente, il calendario annuale delle aperture (giorni e orari) e lo pubblicano sul proprio sito. 8. L'orario di apertura deve essere concordato con l'A.T.L. di riferimento, comunicato all'utenza e osservato, salvo motivati impedimenti. L'A.T.L. competente garantisce una soluzione chiara e immediata per ogni eventuale disservizio. 9. A ogni ufficio deve corrispondere un indirizzo mail e un recapito telefonico di riferimento, operativi negli stessi orari di apertura al pubblico e comunicati attraverso pagine web dedicate, social media o tramite il materiale editoriale di cui all'art. 13. 10. Gli orari di apertura devono essere comunicati all'esterno dei locali almeno nelle lingue italiano, inglese e francese. L'A.T.L. di riferimento puo' disporre che tale comunicazione avvenga anche in altre lingue, in aggiunta a quelle sopra indicate, in base alla provenienza dei turisti presenti sul proprio territorio.