Art. 19 Vigilanza 1. Il referente dell'ufficio I.A.T., in caso di sopravvenute inadempienze o disfunzioni tali da ricadere sul normale servizio svolto, e' tenuto a dare immediata formale comunicazione al responsabile di area o al direttore dell'A.T.L. per l'adozione delle misure necessarie alla rimozione delle cause del disservizio. 2. L'A.T.L., con cadenza periodica almeno quadrimestrale, verifica la funzionalita' della struttura I.A.T. e il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, redigendo apposito verbale nel quale sono indicate le risultanze delle visite periodiche e le persone presenti. 3. L'A.T.L., qualora rilevi inadempienze o disfunzioni, dispone il ripristino tempestivo, entro il termine di quindici giorni, delle condizioni di normalita' ed efficienza dei servizi. 4. L'A.T.L., verificata la situazione e valutata la necessita', puo' prorogare il termine di cui al comma 3 di ulteriori quindici giorni. 5. Qualora le inadempienze o disfunzioni riscontrate siano di particolare gravita' e tali da creare significativi disservizi, il direttore dell'A.T.L. stabilisce l'immediata assunzione di provvedimenti atti alla rimozione delle cause del disservizio e al ripristino della normale attivita'. 6. Qualora le inadempienze o disfunzioni riscontrate non vengano rimosse entro i termini sopra indicati o siano di particolare gravita' o tali da non consentire una corretta, normale ed efficace erogazione dei servizi, l'A.T.L. competente puo' revocare, previa comunicazione alla struttura regionale competente, il riconoscimento di ufficio I.A.T. e disporre la rimozione del segno distintivo di ufficio I.A.T. 7. Il direttore dell'A.T.L. di riferimento, o suo delegato, svolge attivita' di vigilanza nei confronti degli uffici I.A.T. affidati ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, verificando eventuali carenze o inadempienze da parte del personale. L'atto di affidamento della gestione disciplina le procedure di contestazione nonche', in caso di persistenza delle inadempienze, la decadenza dell'affidamento stesso.