Art. 2 Istituzione 1. Le Agenzie turistiche locali (A.T.L.) provvedono all'istituzione degli uffici di informazione e di accoglienza turistica (I.A.T.) e ne danno comunicazione alla regione entro quindici giorni, indicandone l'ubicazione, l'orario di apertura, il numero di addetti e le modalita' di gestione. 2. Le A.T.L. possono, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dell'ordinamento vigente, attraverso procedure ad evidenza pubblica, affidare la gestione degli I.A.T. da essi istituiti alle associazioni turistiche pro loco, agli organismi associativi di sviluppo turistico locale nonche' ad enti gestori dei servizi di interesse pubblico. Anche in tal caso il personale utilizzato negli uffici di informazione e accoglienza deve possedere i requisiti professionali di cui all'art. 15. 3. Sono esclusi dall'affidamento o dall'impiego diretto persone fisiche in situazione di incompatibilita' con il servizio pubblico erogato.