Art. 20 Disposizioni finali 1. Le A.T.L. si adeguano alle disposizioni di cui al presente regolamento entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 25 settembre 2017 CHIAMPARINO (Omissis).